Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo
di Guido MartinelliMarta SaccaroLa domanda è la seguente: come fa un’azienda che produce maglieria e che si vuole liberare di capi di abbigliamento rimasti in magazzino a regalarli ad una Onlus nel 2019?
Purtroppo la risposta non è semplice e si corre il serio rischio che quei vestiti sia meglio distruggerli che darli in beneficenza.
Ma andiamo con ordine.
La fattispecie è stata a lungo disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997 che, nella sua ultima formulazione, prevedeva un regime di favore per “i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2 [derrate alimentari e prodotti farmaceutici, n.d.r.], che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato”.
Questo tipo di cessioni non configurano destinazioni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir ed i beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Combinando la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997 con l’articolo 2, comma 2, D.P.R. 441/1997 si otteneva che gli adempimenti da seguire per la formalizzazione della cessione gratuita erano questi:
- da parte dell’impresa doveva essere fatta comunicazione, da pervenire almeno 5 giorni prima della consegna, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata A/R, contenente data, ora, luogo dell’inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti. La comunicazione poteva non essere inviata qualora le cessioni avessero per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non fosse superiore ad euro 5.164,57;
- l’impresa cedente doveva predisporre il documento di trasporto, contenente l’indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
- l’impresa cedente doveva annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
- la Onlus cessionaria doveva predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
- la Onlus cessionaria doveva attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.
Su questo quadro si innesta, nel 2016, la L. 166/2016 (cosiddetta “legge antisprechi”), nel 2017 il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la legge di stabilità per il 2018 (L. 205/2017).
Con la L. 166/2016 sono state disciplinate le procedure da seguire per la donazione di prodotti farmaceutici, alimentari e altri beni di prima necessità.
La normativa aveva, in un primo tempo, sostituito il comma 2 dell’articolo 13 D.Lgs. 460/1997 ma lasciato inalterato il comma 3, riservato ai beni diversi dai prodotti farmaceutici e generi alimentari.
L’articolo 83 del Codice del Terzo settore ha modificato la disciplina delle erogazioni liberali in denaro e in natura alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus a decorrere dal 3 luglio 2017, abolendo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 tranne il comma 3 dell’articolo 13 (cfr. articolo 102, comma 2, lett. a), D.Lgs. 117/2017).
Il che sembrava significare che, per regolarizzare la cessione gratuita, si dovesse/potesse fare ancora riferimento a quella disciplina.
Successivamente, però, l’articolo 1, comma 208, lett. h), L. 205/2017, nell’aggiungere l’articolo 18 bis alla L. 166/2016 ha esplicitamente abrogato il citato comma 3 dell’articolo 13 D.Lgs. 460/1997, lasciando come unica disposizione regolatrice della fattispecie l’articolo 83 del CTS che, però, per la sua completa attuazione, fa rinvio ad un provvedimento attuativo (che oggi manca ma che, secondo fonti informali, è in dirittura d’arrivo).
E quindi come si fa? Non è possibile applicare in maniera estensiva le disposizioni della legge antisprechi.
Nella risposta n. 274 ad un interpello del 18 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha infatti detto molto chiaramente che l’elenco dei beni che possono essere donati seguendo la L. 166/2016 è tassativo e che non può essere esteso liberamente a prodotti diversi.
Ma le aziende, anche in previsione della chiusura dell’anno, hanno bisogno di certezze su questa questione.
È quindi più che mai opportuno che il provvedimento attuativo dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore veda al più presto la luce, magari anche prevedendo una “sanatoria” per coloro che, in attesa di specifiche istruzioni, si siano attenuti alle regole previgenti pur di attribuire al proprio magazzino obsoleto una seconda chance di solidarietà.