21 Novembre 2019

Definizione liti pendenti: sospensione del processo anche dopo i termini?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6. D.L. 119/2018 aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la sospensione del processo a seguito del deposito di apposita istanza, corredata di copia della domanda di definizione e del versamento, entro il 10 giugno 2019.

Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

Sul punto, e più specificamente con riguardo alla natura del suddetto termine, negli ultimi dieci giorni si è assistito, non senza stupore, ad un condivisibile cambio di rotta da parte dei Giudici di vertice.

In un primo momento, infatti, con sentenza 6 novembre 2019, n. 28493 la sezione VI della Corte di Cassazione aveva affermato di non poter accogliere l’istanza del contribuente pervenuta dopo il 10 giugno 2019, ritenendo che, per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo del processo sino al 31 dicembre 2020, dovesse essere depositata dinanzi all’Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10 giugno 2019.

Altrimenti detto, i giudici di legittimità, ritenendo che il suddetto termine avesse natura perentoria, avevano affermato che: «in tema di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 6, comma 10, D.L. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019».

Successivamente, però, la sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza 15 novembre 2019, n. 29790, preso atto del discordante orientamento espresso dalla sezione VI, ha ritenuto di dover verificare se il mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 previsto dall’articolo 6 D.L. 119/2018 potesse essere ostativo all’accoglimento delle istanze di sospensione.

A tal proposito, i Giudici di vertice hanno rilevato, innanzitutto, che costituisce principio generale quello secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo.

Detto principio trova sicura applicazione anche nel diritto tributario, per cui, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cfr., Cassazione, sent. n. 10761/2013).

Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato come tale termine abbia natura processuale, in quanto volto a fissare il momento entro il quale è possibile presentare l’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia, sicché ad esso si applica l’articolo 152, comma 2, c.p.c., secondo il quale «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».

Quindi, in mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha osservato che la sospensione in parola svolge una funzione “protettiva” e non preclusiva, dato che assolve all’esigenza di avere uno stato di temporanea quiescenza del processo in attesa della definizione della procedura amministrativa che presuppone la non prosecuzione medio tempore dell’ordinario svolgimento dell’attività processuale.

Concludendo, il deciso revirement operato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione appare pienamente condivisibile, in quanto rispettoso dei principi generali della materia e dell’intento del legislatore, orientato a favorire l’estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio.

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