L’autovettura in uso all’amministratore – I° parte
di Luca CaramaschiCosì come per il personale dipendente, anche con riferimento ai veicoli concessi in uso agli amministratori delle società occorre effettuare una suddivisione a seconda di quella che è l’esatta destinazione dell’autovettura e cioè:
- utilizzo esclusivamente personale;
- utilizzo esclusivamente aziendale;
- utilizzo promiscuo.
Relativamente alla prima fattispecie, con considerazioni analoghe a quelle che riguardano il lavoratore dipendente, anche l’auto concessa in uso all’amministratore per fini esclusivamente personali comporta l’insorgenza in capo a quest’ultimo soggetto di un compenso in natura determinato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, Tuir, secondo il criterio del valore normale.
Per quanto attiene la società, i costi e le spese relativi al veicolo possono essere dedotti integralmente per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura che sorge in capo all’amministratore, determinato sulla base del valore normale.
Per la parte eccedente a detto importo, i costi sono interamente indeducibili.
Riguardo all’utilizzo esclusivamente aziendale dell’autovettura non vi sono particolari considerazioni da proporre, in quanto trovano applicazioni le ordinarie limitazioni previste dall’articolo 164 Tuir, che stabiliscono una deduzione limitata dei costi al 20%, con l’ulteriore limitazione “assoluta” in termini di importo per quanto attiene ai costi di acquisizione del veicolo (sia che avvenga a titolo di proprietà, a noleggio o in locazione finanziaria).
Per contro, ovviamente, l’utilizzo esclusivamente aziendale non comporta l’insorgenza di alcun compenso in natura tassabile in capo all’amministratore.
Decisamente più articolata (ed anche più frequente) è la terza e ultima fattispecie sopra richiamata e cioè quella del veicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore, ovvero, tanto per esigenze personali che per esigenze aziendali.
Abbiamo già avuto modo di esaminare, con altro contributo, la disciplina riguardante il veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, ma vedremo che il caso della analoga concessione in favore dell’amministratore presenta sfaccettature che rendono tale ultima ipotesi non pienamente assimilabile e certamente più “complessa” alla precedente.
Entrando nello specifico, la figura dell’amministratore di società può dare origine a differenti tipologie reddituali che ne influenzano il trattamento ai fini fiscali.
È infatti possibile rilevare in capo all’amministratore, con riferimento ai compensi percepiti, le seguenti categorie di reddito:
- reddito di lavoro dipendente;
- reddito assimilato al lavoro dipendente;
- reddito di lavoro autonomo.
Il primo caso si risolve in maniera rapida, in quanto a tale fattispecie risultano applicabili le medesime considerazioni che riguardano la concessione dell’autovettura al lavoratore dipendente (a tal proposito si rinvia sempre al precedente contributo pubblicato sul tema). A conferma di ciò, si richiama la circolare AdE 1/E/2007 con la quale l’Agenzia delle entrate ha affermato quanto segue:
“… nei casi in cui è possibile che un dipendente rivesta, per lo stesso periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si ritiene che, anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell’impresa, trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 164 del Tuir”.
Diverse e più approfondite considerazioni vanno invece sviluppate relativamente alla disciplina Iva e redditi applicabile ai costi relativi ai veicoli aziendali concessi in uso, rispettivamente:
- all’amministratore che produce redditi assimilati al lavoro dipendente,
- all’amministratore cosiddetto “professionista” ovvero titolare di partita Iva che produce reddito di lavoro autonomo.
Ma di questo ci occuperemo nei successivi contributi.