La Formazione 4.0 nei gruppi societari
di Debora ReverberiFra gli incentivi del Piano Impresa 4.0 di cui si è attesa la proroga al 2020 spicca il credito d’imposta Formazione 4.0, che premia le spese formative finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2018 dall’articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogato al 2019 con modifiche dall’articolo 1, commi 78 e seguenti, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
Il D.D.L. di Bilancio 2020 contiene la proroga senza modifiche dell’agevolazione al periodo d’imposta 2020, con conferma della medesima modulazione di intensità e di limite annuo fruibile in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa introdotta dal periodo d’imposta 2019.
Frequente è il caso in cui le attività formative potenzialmente agevolabili siano svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a diverse imprese del medesimo gruppo societario.
Sovente infatti accade che nei gruppi venga intrapreso un progetto formativo unitario rispondente ad un’organica strategia, che comporta la partecipazione contestuale in aula di personale dipendente in veste di discente, docente o tutor appartenente a imprese diverse.
La corretta applicazione del credito d’imposta Formazione 4.0 ai gruppi societari richiede una puntuale valutazione dei seguenti aspetti:
- il corretto dimensionamento delle imprese, ai fini dell’esatta quantificazione dell’intensità di aiuto applicabile e del limite annuale di credito fruibile;
- gli adempimenti formali e documentali obbligatori e le semplificazioni operative ammesse dalla normativa.
In relazione al corretto dimensionamento delle imprese deve aversi riguardo, come sancito nell’articolo 1, comma 78, L. 145/2018, agli effettivi e alle soglie finanziarie che definiscono la categoria di Pmi di cui all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014.
L’entità del credito d’imposta Formazione 4.0 fruibile e il limite massimo annuo di credito spettante a ciascuna impresa beneficiaria sono attualmente modulati in relazione alle sue dimensioni, come di seguito riepilogato:
Dimensione impresa | Effettivi (U.L.A.) | Fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo | Misura del credito | Limite massimo di credito annuo |
Micro impresa | Meno di 10 | Non superiore a euro 2 milioni | 50% | euro 300.000 |
Piccola impresa | Meno di 50 | Non superiore a euro 10 milioni | ||
Media impresa | Meno di 250 | Fatturato non superiore a euro 50 milioni
Totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni |
40% | euro 300.000 |
Grande impresa | Almeno 250 | Fatturato superiore a euro 50 milioni
Totale di bilancio annuo superiore a euro 43 milioni |
30% | euro 200.000 |
I dati delle imprese associate o collegate ad altre imprese sono determinati in base ai conti consolidati, ove disponibili, o aggregando in modo proporzionale i conti delle singole imprese associate e aggiungendo quelli delle singole imprese direttamente o indirettamente collegate.
Qualora, ad esempio, i dati in forma consolidata superassero i limiti della grande impresa dell’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014, il credito fruibile da ciascuna impresa del gruppo sarebbe quantificabile nel 30% del costo aziendale del proprio personale dipendente impiegato in formazione 4.0, entro il limite di euro 200.000 annui di credito cadauna.
Per quanto concerne gli obblighi formali e documentali, per progetti formativi unitari di gruppo sono previste, nella circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018, modalità semplificative nella redazione della documentazione richiesta.
Le semplificazioni concesse attengono:
- la redazione di un unico progetto formativo, che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo;
- la predisposizione di un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Gli adempimenti che restano obbligatoriamente in capo a ciascuna società del gruppo sono:
- il rilascio dell’apposita dichiarazione del legale rappresentante attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali, individuati nell’allegato A della 205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto interministeriale del 4.5.2018;
- il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale, contente le modalità di svolgimento della formazione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale potrebbe venir meno nel periodo d’imposta 2020, nell’ottica di una semplificazione operativa volta ad ampliare la platea delle imprese destinatarie, rimuovendo quello che si è rivelato come il maggior ostacolo alla fruizione dell’agevolazione.
La modifica citata emerge sia dalle proposte al tavolo su “Transizione 4.0” tenutosi fra Mise e associazioni imprenditoriali, sia da una bozza di emendamento al D.D.L. di Bilancio 2020.
Nella bozza di emendamento n. 18 all’articolo 23 del D.D.L. di Bilancio 2020 sono contenute alcune modifiche significative alla disciplina della Formazione 4.0 atte a potenziare e semplificare l’agevolazione, nonché a disciplinare la modalità di fruizione del credito, prevedendo, oltre all’eliminazione dell’obbligo di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, le seguenti novità:
- la proroga sul triennio 2020-2022;
- la maggiorazione generale al 60% nel caso in cui le attività di formazione ammissibili riguardino lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati, come definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017;
- l’ampliamento dei soggetti esterni abilitati alla formazione con inclusione degli istituti tecnici superiori;
- le modifiche alla modalità di utilizzo in compensazione del credito, in due quote annuali di pari importo, solo con debiti di natura tributaria e con esclusione della cessione del credito anche all’interno del consolidato fiscale;
- le modifiche alla modalità di fruizione del credito, da effettuarsi solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.