28 Novembre 2019

I soggetti beneficiari dell’art-bonus

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1 D.L. 83/2014 ha istituito un credito d’imposta ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto “art – bonus”; il credito d’imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato a regime dalla L. 208/2015 e spetta nella misura del 65% delle somme erogate.

L’agevolazione può essere fruita da tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro (sono escluse le erogazioni in natura) effettuate:

  • a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004);
  • a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico – orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e dei circuiti di distribuzione;
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il D.L. 189/2016 ha esteso il credito d’imposta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016:

  • a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per in­terventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interes­se religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 D.Lgs. 42/2004;
  • per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la con­servazione del patrimonio archivistico e librario.

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 D.L. 83/2014 il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Con riferimento specifico al requisito dell’”appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito nella risoluzione 136/E/2017, tale requisito si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo ciò accade quando l’istituto:

  • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, anche che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Inoltre la concreta detraibilità dell’erogazione è condizionata al rispetto dell’iter previsto e disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 e dalle indicazioni fornite dallo stesso Ministero attraverso la circolare n. 222 dell’11 giugno 2012.

L’iter procedimentale delle erogazioni in esame prevede in sostanza che:

  • il beneficiario debba presentare alla Soprintendenza territorialmente competente la convenzione stipulata con l’erogatore, unitamente al preventivo di spesa corredato dal progetto/evento con l’indicazione delle fonti di finanziamento (nelle quali rientrano anche le suddette liberalità) e i tempi di attuazione dell’iniziativa;
  • il riconoscimento del valore culturale dell’evento si esprime di volta in volta attraverso la concessione dell’autorizzazione ad intraprendere l’iniziativa culturale in oggetto da parte della Soprintendenza territorialmente competente;
  • è necessario che l‘erogatore faccia esplicito riferimento nella causale del bonifico alla finalità o attività autorizzata dalla Soprintendenza e per la quale la somma è stata elargita.

Sulla base di tali considerazioni nella recente risposta all’interpello n. 465 del 04.11.2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione ex articolo 15, co. 1, lett. h), del Tuir spetti anche per le erogazioni liberali a favore di istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato in quanto costituiti, ad esempio, in forma di Fondazione (nel caso di specie Fondazione che gestisce un museo di proprietà del Comune), in quanto tali Istituti, avendo natura sostanzialmente pubblicistica, possono ricevere erogazioni liberali agevolabili, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per le erogazioni effettuate entro specifici limiti diversi a seconda della tipologia di contribuente, in particolare:

  • entro il 15% del reddito imponibile se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche (residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa) e dagli enti che non svolgono attività d’impresa (enti non commerciali, residenti e non residenti), mentre, nel caso di società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’articolo 5 Tuir ai fini della imputazione del reddito;
  • entro il 5 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d’impresa. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 e 57 Tuir.

Per usufruire del bonus è necessario che l’erogazione liberale in denaro venga effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non è possibile beneficiare del credito d’imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai precedenti (ad esempio in contanti); è necessario poi conservare la documentazione attestante il versamento effettuato.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il regime forfettario