28 Novembre 2019

Notifica irrituale di un atto: il ruolo del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La notificazione è uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare l’oggetto di essa a legale conoscenza di un altro soggetto. Non solo. La notifica è un atto fondamentale per l’instaurazione del contraddittorio e al conseguente esercizio del diritto di difesa.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26940 del 22.10.2019 ha chiarito che nel caso in cui il Giudice adito rilevi un’insanabile invalidità nella notificazione di un atto, non deve solo dichiarare l’annullamento della notifica, ma ha anche l’obbligo di valutare la validità o meno dell’atto notificato.

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud al medesimo, in relazione alle cartelle esattoriali inerenti le imposte Iva e Irpef relative agli anni 2008 e 2009; la CTP competente respingeva il ricorso proposto dal contribuente in quanto tardivo.

La CTR per la Campania in Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, annullava l’avviso di iscrizione ipotecaria e respingeva le domande risarcitorie proposte dal contribuente, ritenendo di non avere giurisdizione sul punto e in ogni caso considerando tali richieste tardive, essendo state presentate per la prima volta in sede di appello.

Nello specifico la CTR competente aveva rilevato:

  1. che il ricorso introduttivo era stato proposto tempestivamente, in quanto dalla copia depositata nel procedimento di primo grado, benché incompleta, era possibile ricavarne la data della notificazione, così come dalla certificazione di Poste Italiane spa prodotta nel giudizio di appello da parte dell’appellante;
  2. che il preavviso di iscrizione ipotecaria doveva necessariamente essere annullato, essendo le due cartelle esattoriali, che ne costituiscono il presupposto, state notificate in modo irrituale (l’atto notificato era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e, pertanto, era necessario per la sua validità l’invio della successiva raccomandata al ricevente, contenente l’avviso dell’avvenuta consegna così come previsto dalla legge).

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi, la violazione del procedimento per omessa pronuncia e violazione dell’articolo 112 c.p.c., deducendo appunto che la sentenza di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto decorsi i termini decadenziali.

Equitalia ha resistito in tale sede e, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo fondato il primo motivo proposto dal medesimo.

Sul punto la Corte ha precisato che la sentenza emessa dalla CTR era priva delle conclusioni formulate dalle parti sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo.

Dal riscontro diretto degli atti, cui la Corte è legittimata dalla deduzione di un error in procedendo, la stessa ha evinto che il contribuente nel ricorso di primo grado aveva chiesto sia l’annullamento delle cartelle di pagamento che quello della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria.

La Commissione Provinciale si era limitata a dare una pronuncia nel rito, considerando appunto il ricorso tardivo.

In sede di impugnazione il contribuente aveva riproposto la domanda, ma la CTR adita, anche in questo caso, non prendeva alcuna posizione sulla questione dell’integrazione del contraddittorio, ma si limitava a rilevare l’irritualità della notificazione dei due avvisi, senza trarre da tale circostanza alcuna conseguenza sul tema della loro validità.

Infatti nel caso de quo la CTR ha annullato le sole relate di notifica dei due avvisi.

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: “un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario. Invero la notificazione non è una domanda, ma uno strumento utilizzato per portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto. Ne deriva che ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l’oggetto, minandone la validità. Ne consegue che il giudice che rilevi un’insanabile invalidità nella notificazione di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non può limitarsi ad annullare la notificazione dell’atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell’atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione.

Alla luce di ciò, la Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal contribuente, ha cassato la sentenza limitatamente ai motivi accolti rinviando le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, anche per decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Il giudizio tributario: redazione degli scritti difensivi di primo e secondo grado e gestione della fase cautelare