Tari: rimborso da parte dei Comuni e modalità di copertura dei costi
di Gennaro NapolitanoCon la circolare n. 3 dello scorso 22 novembre il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle soluzioni che, in caso di rimborso della tassa sui rifiuti (Tari), i Comuni possono adottare per rispettare i principi relativi all’integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché quelli concernenti la corretta predisposizione dei piani finanziari relativi al tributo.
Il Dipartimento, innanzitutto, ha ricordato che con la precedente circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 è stato precisato che la quota variabile della Tari “deve essere calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione”. Peraltro, la problematica affrontata nel documento di prassi in esame si pone non soltanto nell’ipotesi dell’erroneo calcolo della parte variabile della Tari, ma concerne più in generale i casi in cui “un Comune ha coperto con il gettito della tassa il costo del servizio e deve procedere alla copertura delle somme che sono state successivamente rimborsate ai contribuenti”.
Ciò detto, il Dipartimento, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, passa in rassegna le seguenti possibili soluzioni.
Riporto degli importi rimborsati come costo nel piano finanziario dell’anno successivo
Con una tale operazione sostanzialmente si copre un costo relativo a un esercizio precedente in un’annualità in cui il costo stesso non si è manifestato; questa scelta, sottolinea il Dipartimento, presenta diversi profili di criticità.
Secondo quanto stabilito dal TAR Puglia (sentenza n. 1826/2017), infatti, in applicazione del principio della copertura integrale dei costi (ex articolo 1, comma 654, L. 147/2013) e del criterio della competenza, ogni tariffa annuale deve essere costruita in maniera da bastare a sé stessa, “e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza)”.
Ne consegue che, a parte eccezionali ipotesi derogatorie specificamente previste dalla legge, “i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel piano economico-finanziario di esercizi successivi” (in questi termini, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sentenza n. 4/2019).
In applicazioni di tali coordinate interpretative, quindi, la fattispecie in esame (errata o illegittima determinazione della tariffa per l’anno precedente) “non rientra tra quelle al ricorrere delle quali può essere legittimamente riportata a nuovo nell’esercizio finanziario successivo la parte dei costi del servizio che risulta non coperta”.
Copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale
Percorribile, invece, è la soluzione consistente nel far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del Comune.
Tale soluzione, infatti, è in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, secondo cui “il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta, e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale” (cfr. Corte dei Conti, deliberazione n. 139/2018, Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Pertanto, conclude il Dipartimento, “la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti”.
Esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe Tari dell’anno in cui è stato corrisposto il maggior importo
La terza soluzione passata in rassegna concerne la possibilità per i Comuni di modificare, agendo in autotutela, la delibera di approvazione delle tariffe Tari relative all’anno in cui il computo del tributo è stato effettuato in modo erroneo. In tal caso, il carico tributario verrebbe correttamente ripartito tra i contribuenti e non si inciderebbe sui costi dell’esercizio finanziario in cui si è verificato l’errore.
Rispetto a questa soluzione, il Dipartimento sottolinea la necessità che in ogni caso il potere di autotutela sia esercitato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati, in linea generale, dalla L. 241/1990, tra i quali quello de legittimo affidamento degli utenti del servizio.
Di conseguenza, qualora decida di percorrere questa strada, il Comune è tenuto a “ponderare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con quello dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta (…)”.
Ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell’anno precedente dalle varie utenze
L’ultima soluzione analizzata consiste nella decisione del Comune di procedere, in un esercizio successivo a quello in cui si è verificata l’erronea determinazione del tributo, a ridurre gli importi richiesti ai contribuenti che hanno versato in più in precedenza e ad aumentare le somme dovute da chi, invece, ha versato un importo inferiore a quello dovuto.
In tal caso, quindi, mancherebbe del tutto una formale rideterminazione delle tariffe relative all’anno in cui si è verificato l’errore. Questa soluzione, quindi, non è praticabile in quanto, da un lato, si fonderebbe sull’assenza di un atto che legittima la pretesa tributaria del Comune e, dall’altro, impedirebbe al contribuente di verificare la correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione.
Infine, nella circolare si precisa che scelta la modalità di copertura, “il Comune (…) deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi o alternativamente tramite compensazione delle relative somme in sede di liquidazione di quanto dovuto nell’esercizio successivo”.