Regime piccola proprietà contadina anche per l’usucapione speciale
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 30817 del 26.11.2019 torna a occuparsi di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, allineandosi al filone ormai consolidatosi (cfr. Cassazione, sentenze n. 10031/2014, n. 1254/2014, n. 14520/2010, n. 674/2009 e n. 12609/2008) secondo cui l’imposta di registro in misura fissa si rende applicabile anche nell’ipotesi di acquisto del fondo in forza di una sentenza di usucapione.
Oggetto del contendere era la corretta applicazione dell’imposta di registro a un atto di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all’articolo 1159 bis cod. civ., introdotto per effetto della L. 346/1976, ai sensi del quale “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani dalla legge si acquisisce in virtù del possesso continuato per quindici anni”.
Si ricorda come tale norma si estenda anche ai terreni non ubicati in Comuni montani a condizione che il relativo reddito dominicale non sia superiore a quello massimo previsto dalla legge.
Il problema nasce in ragione della modalità con la quale il terreno perviene in proprietà, in quanto, come noto, la sentenza si limita a sancire l’avvenuto usucapione del bene, con la conseguenza che esso viene acquisito a titolo originario. Ne deriva(va) l’incertezza in merito alla riconducibilità di siffatta modalità di acquisto di un fondo tra quelli agevolabili in forza dell’allora L. 604/1954 e dell’attuale articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito in L. 25/2010, ai sensi del quale si fa riferimento agli “atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e di relative pertinenze”.
La precedente norma, al contrario, all’articolo 1, individuava una serie di atti ai quali si rendeva applicabile l’agevolazione e precisamente:
- atti di compravendita;
- atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
- atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
- atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;
- atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà e
- atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà.
Sebbene l’Agenzia delle entrate, con la circolare 36/E/2010, abbia esplicitamente negato una consecutio di norme tra la richiamata L. 604/1954 e l’attuale articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, ove possibile si estendono i chiarimenti e gli arresti giurisprudenziali anche alla norma attualmente applicabile.
Ne deriva che le conclusioni cui giungono i Supremi giudici, con l’ordinanza n. 30817/2019 in commento, si ritengono applicabili anche ad eventuali atti di usucapione verificatisi a decorrere dal 2010.
Sul punto, in particolare, viene affermato che “l’elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina non ha carattere tassativo – come si desume anche dalla “ratio legis”, ravvisabile nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.” – ed è, quindi, compito dell’interprete sopperire per l’incompletezza dell’elenco”, ragion per cui prosegue la Corte, “Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l’agevolazione fiscale in esame all’acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico.”.
A supporto di tale interpretazione è utile ricordare come la stessa Assemblea Costituente ritenne utile inserire nella Costituzione un articolo dedicato alla riforma fondiaria per tracciare le direttive della riforma agraria improntata a un razionale sfruttamento del suolo.
L’articolo 44 Cost., infatti, stabilisce che “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà”; previsione, questa, da leggere in stretta connessione con il successivo articolo 47, comma 2, con cui viene stabilita, tra le varie priorità costituzionalmente garantite, anche “l’accesso del risparmio popolare … alla proprietà diretta coltivatrice”.