Il valore delle cessioni gratuite di beni
di Clara PolletSimone Dimitril trasferimento a titolo gratuito di beni oggetto dell’attività, ai fini Iva è considerato una cessione di beni, soggetta ad obbligo di fatturazione e registrazione (articolo 2, comma 2, D.P.R. 633/1972).
L’impresa in sede di acquisto ha detratto normalmente l’Iva e la successiva cessione gratuita è soggetta ad imposta e agli adempimenti contabili connessi, che alternativamente possono essere (circolare 32/E/1973, parte VI):
- una fattura elettronica con addebito di sola Iva (se non viene chiesto al cliente il pagamento dell’Iva la fattura conterrà la dicitura “Omaggio con Iva esposta senza rivalsa ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. 633/1972”) che diventerà un costo indeducibile per il cedente;
- un’autofattura elettronica singola per cessione o cumulativa mensile, con documento di trasporto con causale esplicita per ogni consegna.
Se il cliente è un soggetto comunitario non è possibile utilizzare la non imponibilità Iva dettata dall’articolo 41 D.L. 331/1993, in mancanza del presupposto dell’onerosità dell’operazione. Per le cessioni gratuite trova applicazione la stessa disciplina nazionale con applicazione dell’Iva; non occorre inoltre presentare l’Intrastat (circolare 13/E/1994, paragrafo B.15.1.a).
Se il cliente è un soggetto extra-comunitario, invece, la mancanza dell’onerosità non cambia la natura dell’operazione di esportazione, per cui occorre emettere una fattura per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) o b), D.P.R. 633/1972 (a seconda di chi cura il trasporto).
Questa fattura (secondo la procedura doganale franco valuta) non entra a far parte del plafond degli esportatori abituali. In base alla circolare 156/E/1999 “agli effetti dell’Iva, assume rilevanza il rapporto civilistico instaurato tra i due soggetti interessati; pertanto, perché si configuri una cessione all’esportazione è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento oltre naturalmente al pagamento di un corrispettivo. La mancanza di tali presupposti non soddisfa i requisiti del D.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, l’assenza di un corrispettivo non consente di includere l’operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond”.
Ma quale valore occorre indicare nella fattura?
La base imponibile della cessione gratuita è stabilita, in mancanza di corrispettivo, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
L’articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972 in tema di base imponibile dispone che: “1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
…
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.”
L’articolo 2, comma 2, numero 4, D.P.R. 633/1972 citato stabilisce che costituiscono cessioni di beni le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa oppure non commercializzati/non prodotti dall’impresa di valore non superiore ad 50 euro.
Si riporta di seguito la regola del valore di transazione previsto dal Codice Doganale dell’Unione (articolo 70 Regolamento (UE) 952/2013) come metodo di determinazione del valore in dogana: “1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato. 2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”.
Il successivo articolo 74 indica i criteri da seguire quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70 (valore di transazione di merci identiche, similari o valore basato sul prezzo unitario o sul costo maggiorato delle spese e degli utili).
Infine, si ricorda che l’articolo 7, comma 5, D.Lgs. 471/1997 prevede espressamente una sanzione amministrativa per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali. La sanzione è applicata nella misura dal 100 al 200% dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5%.