6 Dicembre 2019

Le agevolazioni per le zone economiche speciali

di Gennaro Napolitano
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Con l’obiettivo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, l’articolo 4 D.L. 91/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017) ha previsto l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Per ZES si intende una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata”, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché caratterizzate dalla sussistenza di un nesso economico-funzionale, all’interno della quale è compresa almeno un’area portuale.

Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, TFUE.

Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, nonché le regole per l’accesso delle imprese e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, sono stati definiti con il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.

Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, che:

  • il nesso economico-funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate,
  • la ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali,
  • una Regione in cui non sia presente alcuna area portuale e una Regione in cui sia presente almeno un’area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES interregionale,
  • le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente della Regione (ovvero congiuntamente dai Presidenti delle Regioni interessate nel caso di ZES interregionale), sentiti i sindaci delle aree interessate,
  • le proposte di istituzione di una ZES devono includere un piano di sviluppo strategico,
  • la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni,
  • l’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi

L’articolo 5 D.L. 91/2017 prevede che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di specifiche semplificazioni amministrative nonché di benefici fiscali.

Tra le agevolazioni espressamente previste si ricordano:

  • la riduzione di un terzo di numerosi termini per lo svolgimento di determinati procedimenti amministrativi (tra gli altri, i termini di cui agli articoli 2 e 19 della L. 241/1990 e quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di valutazione d’impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale),
  • la possibilità di istituire all’interno delle ZES zone franche doganali intercluse,
  • il ricorso al modulo della conferenza dei servizi ex articolo 14-bis 241/1990, in caso di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni (in tal caso i termini previsti sono ridotti della metà),
  • in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Per il riconoscimento delle ricordate agevolazioni, le imprese beneficiarie:

  • devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Con specifico riferimento al credito d’imposta, si ricorda che le modalità di presentazione della comunicazione per la relativa fruizione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrare del 9 agosto 2019. Quest’ultimo, in particolare, ha stabilito che il modello da utilizzare è quello già in uso per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei comuni del Centro-Italia colpiti dal sisma (tax credit Sisma), come opportunamente modificato e aggiornato.

La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, fino al 31 dicembre 2020:

  • direttamente dai soggetti abilitati,
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario,
  • tramite intermediari abilitati (ad esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf).

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