7 Dicembre 2019

L’efficacia espansiva del giudicato esterno

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia tributaria, opera l’efficacia espansiva del giudicato esterno in relazione al rapporto ad esecuzione prolungata, avente ad oggetto la realizzazione, in più anni, delle medesime opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non venendo in rilievo ipotesi eccezionali di incompatibilità con il diritto comunitario che ne imporrebbero la disapplicazione da parte del giudice nazionale.

È questo il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31084 del 28.11.2019.

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione Iva di una società, ritenendo che i lavori per la realizzazione di alcune opere pubbliche fossero stati erroneamente assoggettati ad aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria.

A seguito di accoglimento dell’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui seguiva il deposito di memoria e relativi allegati con cui solleva l’eccezione di giudicato esterno sopravvenuto rispetto alla proposizione di detto ricorso.

Più nel dettaglio, la società ricorrente eccepiva la formazione, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, del giudicato sulla medesima questione oggetto di detto giudizio, relativamente ad una annualità successiva (2005), in forza della sentenza della CTR dell’Abruzzo, intervenuta tra le stesse parti e munita di visto di passaggio in giudicato.

Tale sentenza aveva definitivamente accertato la natura dei lavori in questione come opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e quindi la legittima applicazione da parte della contribuente dell’aliquota agevolata.

Assumendo carattere assorbente, detta eccezione veniva disaminata per prima.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione chiariva che, trattandosi dell’opponibilità di un giudicato relativo ai tributi armonizzati, occorre tenere conto che: «In assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività (Cfr., CGUE, sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, punto 24; CGUE, sentenza 10 luglio 2014, C213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA contro Comune di Bari e altri, punto 54).

Ciò detto, i giudici di vertice rammentavano che, in ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, le Sezioni Unite, con sentenza n. 13916 del 16.6.2006, hanno affermato che: «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo».

Successivamente, la medesima Corte ha altresì affermato che l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche (quali le imposte sui redditi, l’Iva, i vari tributi locali, ecc.), è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (esenzioni, agevolazioni, ecc.), o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti in quanto suscettibili di variazione annuale (Cfr. Cassazione, sentenza n. 4832 dell’11.3.2015).

Sulla scorta di tali principi, quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto operante l’efficacia espansiva del giudicato esterno quanto alla qualificazione dei suddetti lavori quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, trattandosi di un rapporto ad esecuzione prolungata, avente ad oggetto la realizzazione, in più anni, delle medesime opere pubbliche e non venendo in rilievo ipotesi eccezionali di incompatibilità con il diritto comunitario che ne imporrebbero la disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Di qui, la cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

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