Forfettari 2020 e redditi di lavoro dipendente
di Leonardo PietrobonSecondo quanto emerge dalla lettura dei commi da 691 a 692 dell’articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020, il Legislatore torna a modificare le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, di cui alla L. 190/2014.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il Legislatore prevede:
- il mantenimento della soglia massima di ricavi o compensi, pari ad € 65.000;
- l’introduzione, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell’ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis, Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Una delle maggiori novità del regime forfettari, versione 2020, interessa, invece, le c.d. “cause ostative” per l’applicazione del regime in commento; il riferimento è alla reintroduzione, dopo un solo anno di assenza, della condizione di preclusione connessa al realizzo di un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, di importo superiore ad € 30.000 nell’anno precedente, ossia nel 2019.
In particolare, viene previsto che sono esclusi dal regime forfettario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”
A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presente:
- redditi da pensione;
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
- compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
- indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
- indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
- prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
- assegni periodici;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Con riferimento a tale (ri)proposta causa ostativa, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2016, ha chiarito che la disposizione in commento ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali, e che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Di conseguenza, non possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente:
- hanno cessato il lavoro ma incassano una pensione che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
- hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente e ne hanno iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
- incassano una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l’anno, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista.
Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, la soglia di € 30.000 non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’adozione del regime forfettario, ad esempio:
- 12.2019, se l’adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall’1.1.2020;
- prima dell’apertura della partita iva, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.
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20 Dicembre 2019 a 10:25
Buongiorno,
non è ancora chiaro se le cause ostative introdotte con questa manovra siano da ritenersi in vigore dal 1 gennaio 2020 o dal 1 gennaio 2021.
Questo genera molta confusione a chi vorrebbe programmare una propria strategia nel breve/medio periodo e per chi si ritroverà da gennaio 2020 a fatturare non si sa in che modo visto che con ogni probabilità l’agenzia delle entrate interverrà per dirimere la questione, sperando che lo faccia prima possibile.
Grazie
25 Dicembre 2019 a 9:41
Buongiorno,
la legge dice “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Da questo l’AdE fa discendere che se uno ha solo reddito da pensione superiore a 30.000 euro avendo cessato il rapporto di lavoro non può accedere al forfettario. Non mi è chiaro. La legge dice o non dice che “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”?
13 Febbraio 2020 a 10:46
Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, la soglia di € 30.000 non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’adozione del regime forfettario, ad esempio:
12.2019, se l’adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall’1.1.2020;
prima dell’apertura della partita iva, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.
Mi scusi ma non sono d’accordo con la frase che si possa aprire la partita iva forfettaria se, nello stesso anno, venga prima cessato il rapporto di lavoro. La circolare citata dal presente articolo non fa menzione di questo. Anzi, espressamente dice che il rapporto di lavoro deve essere cessato nell’anno precedente.
Gradirei un commento dell’autore in merito, visto che sono casi che capitano e altri commentatori non concordano.
Grazie