20 Dicembre 2019

Novità regime forfettario con fuoriuscita immediata

di Fabio Garrini
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Tra le modifiche più attese (o, sarebbe meglio dire, temute) apportate al regime forfettario, constano il nuovo requisito di accesso legato all’impiego di lavoratori dipendenti, oltre alla causa di esclusione legata al conseguimento, da parte del contribuente, di un reddito di lavoro dipendente.

Tali modifiche sono oggetto di commento in altro contributo pubblicato in data odierna, mentre in questa sede si intende valutarne la decorrenza; come si avrà modo di osservare, malgrado la norma non sia esplicita al riguardo, facendo riferimento ai chiarimenti che in passato sono stati offerti dall’Agenzia delle Entrate, gli effetti sono da ritenersi immeditati e comportano la fuoriuscita, già dal 2020, dei contribuenti interessati da tali caratteristiche.

 

Le spese di lavoro dipendente

La lettera b) del nuovo comma 54 L. 190/2014 reintroduce, come condizione necessaria per l’accesso al regime forfettario, il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio: i contribuenti sono infatti ammessi al regime agevolato solo nel caso in cui abbiano sostenuto spese di tale categoria per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

Tale requisito non è certo una novità, e ricalca (con un tetto aumentato da € 5.000 ad € 20.000) quello già presente in passato e soppresso dalla Legge di bilancio 2019. Trattandosi di una riproposizione, pare lecito assumere i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.

Con riferimento ai requisiti di accesso, tanto la norma, quanto l’Amministrazione Finanziaria nella citata circolare 10/E/2016, sono chiare nell’affermare che essi devono essere verificati facendo riferimento al periodo d’imposta precedente.

Nel 2020 è quindi in vigore il nuovo requisito di accesso che richiede la verifica sul periodo d’imposta 2019 delle spese di lavoro dipendente sostenute.

Non si può non notare una certa iniquità della modifica: lo scorso anno, contestualmente all’incremento del limite di ricavi o compensi per accedere al regime, venne eliminato il limite della spesa per lavoro dipendente, anche considerando il fatto che un contribuente che consegue ricavi o compensi maggiori è plausibile che possa essere portato ad assumere un dipendente (cosa impossibile con un limite di € 5.000). Ora, questo contribuente, potrebbe trovarsi a scoprire che questa assunzione gli pregiudica l’applicazione del regime forfettario per il 2020.

Francamente non appare del tutto chiara la ratio di questa scelta.

 

Conseguimento di redditi di lavoro dipendente

Nel comma 57 della L. 190/2014 viene introdotta una nuova lettera d-ter) che ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In relazione alla modalità di verifica di tali presupposti, nella circolare 10/E/2016 si legge: “A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfetario, per i quali è necessario far riferimento all’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime ad eccezione di quella di cui alla lettera d-bis [oggi d-ter, n.d.a.] del comma 57, precedentemente indicata.”

Il dubbio risiede quindi nell’efficacia di questa previsione: visto che le cause di esclusione esplicano il proprio effetto in relazione alla medesima annualità, va notato che questa previsione è in vigore solo a decorrere dal prossimo 1° gennaio. Parrebbe quindi, a prima vista, possibile rimanere nel regime forfettario anche per il 2020 quando il contribuente dovesse conseguire un reddito di lavoro dipendente in tale anno inferiore alla citata soglia. È quindi possibile affermare che essa produrrà effetti solo dal 2021 qualora il presupposto di fuoriuscita dovesse realizzarsi nel 2020?

Letteralmente la tesi sarebbe sostenibile, ma va segnalato il diverso e contrario parere dell’Amministrazione Finanziaria espresso nel passato, che deroga proprio con riferimento alla causa di esclusione relativa al conseguimento del reddito di lavoro dipendente.

Analoga disposizione venne infatti introdotta nel 2016 e, in relazione a tale introduzione, nella circolare 10/E/2016, l’Agenzia affermò: “la causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.”

In altre parole, ipotizzando che l’Agenzia proponga la medesima interpretazione, e attualizzandola alla più recente modifica introdotta dalla Legge di bilancio, qualora il contribuente abbia superato, nel 2019, il limite di reddito di lavoro dipendente (senza che il rapporto sia cessato), la fuoriuscita avverrebbe già dal 2020.

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