Non rinnovabile il Patent Box sui marchi d’impresa
di Debora ReverberiL’opzione per l’accordo di Patent Box avente ad oggetto i marchi d’impresa non è né esercitabile, né rinnovabile allo scadere dei cinque periodi d’imposta di durata del regime e decade il 30.06.2021 anche qualora il quinquennio termini successivamente a tale data.
Il Patent Box, regime opzionale di parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali introdotto dall’articolo 1, commi 37–45, L. 190/2014 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”), è stato modificato dall’articolo 56, comma 1, lettera a), D.L. 50/2017 con l’esclusione dei marchi d’impresa.
Le opzioni attualmente esercitabili possono avere ad oggetto dunque i redditi derivanti dall’utilizzo di:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’esclusione dei marchi d’impresa dai beni immateriali oggetto di agevolazione recepisce le direttive fornite in ambito internazionale con il documento finale Action 5 B.E.P.S. “Base erosion and profit shifting” e con l’”Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes”.
Coerentemente con quanto previsto dall’OCSE, per i contribuenti che beneficiano dell’accordo di Patent Box in base al regime ante modifiche, l’articolo 13, comma 1, D.M. 28.11.2017, di revisione del regime di tassazione agevolata, dispone un periodo transitorio in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti (c.d. “grandfathering rule”) fino ad un termine prefissato di decadenza.
La disciplina del “grandfathering” consente l’esercizio dell’opzione del regime Patent Box avente ad oggetto marchi d’impresa per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014.
Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ciò significa che l’opzione avente ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, può essere esercitata nel 2015 o nel 2016.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta con termine di decadenza (c.d. “abolition date”) prefissato ex lege al 30.06.2021, anche se antecedente alla scadenza del quinquennio.
Ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.11.2017, la durata del quinquennio decorre dal periodo d’imposta con riferimento al quale l’opzione è esercitata e per i successivi quattro.
L’esercizio dell’opzione, che assume il ruolo di condizione necessaria per poter fruire del beneficio, in caso di marchi d’impresa non è rinnovabile, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 D.M. 28.11.2017.
In tal caso infatti il rinnovo dell’accordo di Patent Box consentirebbe l’estensione dell’efficacia dell’agevolazione oltre i termini di validità di un’opzione che per legge non è rinnovabile.
L’opzione Patent Box avente ad oggetto marchi d’impresa, esercitata nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014, resterà in vigore per cinque periodi d’imposta e comunque non oltre il 30.06.2021.
In assenza di un’ analoga opzione Patent Box in corso di validità non risulterà ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973.
Sul tema il principio di diritto n. 11 del 22.03.2019 ha affrontato il caso in cui l’efficacia dell’opzione e l’intero quinquennio di durata decorrono dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, ai sensi dell’articolo 31-ter, comma 6, D.P.R. 600/1973.
L’istanza di ruling per il regime Patent Box determina l’efficacia delle sole opzioni in corso di validità, nel rispetto del termine di decadenza.
Per quanto concerne i marchi d’impresa il periodo di “grandfathering” consentirebbe al contribuente, che intende accedere alla procedura di Patent box nell’anno 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nell’anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30.06.2021.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche semplificative apportate dall’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 01.05.2019, i soggetti che intendono usufruire del regime di Patent box possono optare, in alternativa alla procedura di ruling, per una procedura semplificata che, nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 658445 del 30.07.2019, prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo.
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