30 Dicembre 2019

La metamorfosi di super e iper ammortamento nella Legge di Bilancio 2020 – I° parte

di Debora Reverberi
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La Legge di Bilancio 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.

Tramontano dunque le discipline di super e iper ammortamento, rispettivamente introdotte dall’articolo 1, commi 9194, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e dall’articolo 1, commi 811, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017): il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, cambia natura tramutandosi da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a credito d’imposta.

La previgente disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, da ultimo prorogata dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), per quanto concerne il super ammortamento, e dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per quanto concerne l’iper ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019” ovvero in caso di contestuale:

  • ordine confermato dal fornitore;
  • versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L’attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997.

L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all’articolo 34 L. 388/2000 e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:

  • deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
  • richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
  • sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • beni compresi nell’articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
  • beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Quanto agli oneri documentali, anch’essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell’allegato A e dell’allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000 (euro 500.000 nella precedente disciplina), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (una perizia tecnica giurata nella precedente disciplina), redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all’obbligo di attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Il credito d’imposta è commisurato al costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b),Tuir.

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:

  • beni materiali strumentali nuovi, i medesimi di cui alla previgente disciplina del super ammortamento introdotta dalla 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
  • beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni materiali;
  • beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato B annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni immateriali.

Nella tavola sinottica di seguito illustrata si riepilogano le aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per ciascuna categoria di beni strumentali sopra identificata:

Categoria di bene Investimenti complessivi Credito d’imposta Quote annuali
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento Fino a 2 milioni di euro 6% 5
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali Fino a 2,5 milioni di euro 40% 5
Oltre 2,5 milioni di euro

Fino a 10 milioni di euro

20%
Oltre 10 milioni di euro 0
Bene immateriale strumentale nuovo compreso in allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali Fino a 700.000 euro 15% 3

Complessivamente si osserva

  • una lieve riduzione delle intensità dell’agevolazione per beni materiali, accompagnata da una tendenziale accelerazione del periodo di fruizione rispetto alla durata del periodo di ammortamento fiscale del cespite,
  • il potenziamento del beneficio, sia in termini di intensità sia in termini di periodo di godimento, a favore dei beni immateriali compresi nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017,
  • l’estensione della platea delle imprese beneficiarie a favore delle Pmi, agendo sull’abbassamento dei limiti complessivi di investimento.