31 Dicembre 2019

La descrizione dei beni e servizi nel nuovo “documento commerciale”

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il nuovo “scontrino telematico” le ben note diciture generiche preimpostate sui registratori di cassa quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei e talora adottate dagli operatori per distinguere operazioni con aliquote diverse oppure per operare una rudimentale tracciatura delle diverse tipologie di beni e/o servizi venduti, sono destinate a sparire in conseguenza degli obblighi introdotti dall’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.

Ai sensi di tale norma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all’articolo 22  D.P.R. 633/72 (soggetti per i quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Peraltro, tale obbligo risulta già in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000.

Per espressa previsione del sopra richiamato articolo 2, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972 e le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi ex articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

In merito agli obblighi di certificazione, va evidenziato che – ai sensi del citato articolo 12 – i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale (articolo 8 L. 249/1976) oppure dello scontrino fiscale (L. 18/1983).

Con il D.M. 30.03.1992, il Ministero delle finanze aveva stabilito che la ricevuta fiscale doveva obbligatoriamente contenere la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell’operazione (articolo 2); diversamente, veniva disposto che lo scontrino fiscale “manuale” doveva essere datato e rilasciato per ciascuna operazione, riportando “(…) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio fiscale, numero della partita Iva dell’emittente (…)” e “(…) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell’operazione (…)”, senza alcuna indicazione in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati (articolo 4).

E non era cambiata tale differenziazione di contenuto informativo tra la ricevuta fiscale e lo scontrino neanche con il successivo D.M. 23.03.1983, recante norme di attuazione delle disposizioni relative all’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa.

Nel contenuto obbligatorio dello scontrino emesso tramite il registratore di cassa, infatti, non veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
  2. numero di partita Iva dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
  3. dati contabili (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
  4. data, ora di emissione e numero progressivo e
  5. logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale.

Tutto quanto sopra premesso, il comma 5 dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 ha fatto rimando ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni, in sostituzione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale.

A seguito di tale previsione è stato emanato il D.M. 07.12.2016 con il quale è stato stabilito che i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972.

Ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto ministeriale il documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione,
  • numero progressivo,
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
  • numero di partita Iva dell’emittente,
  • ubicazione dell’esercizio
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dunque, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti già obbligati all’emissione del documento commerciale) il documento commerciale (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) dovrà obbligatoriamente indicare dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

Al di là della formulazione normativa diversa rispetto ai precedenti obblighi di contenuto della ricevuta fiscale (per la quale era richiesta la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati) resta fuori di dubbio che il nuovo “documento commerciale” ha una maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro registratori telematici e delle relative voci da “battere” che – alla luce di quanto precede – non potranno più essere generiche.

Non solo, ma occorrerà anche valutare attentamente gli aspetti connessi agli accertamenti tributari, dal momento che, rispetto al passato, l’Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.

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