La riforma del credito d’imposta R&S
di Debora ReverberiLa nuova disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, come complessivamente delineata dalle misure contenute nella L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), risulta ispirata alla politica industriale della c.d. “Transizione 4.0”.
Il nuovo assetto delle agevolazioni 4.0 è finalizzato ad incrementare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie a favore delle Pmi, sfruttando un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito d’imposta, articolato su più finalità:
- investimenti in beni strumentali, attraverso il nuovo credito d’imposta sostitutivo di super e iper ammortamento;
- formazione, attraverso la proroga con modifiche del credito d’imposta formazione 4.0;
- R&S e innovazione, attraverso la riforma della disciplina del credito d’imposta R&S.
Con l’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) viene dunque introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, una riforma del credito d’imposta R&S, con l’estensione dell’incentivo ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy.
Tramonta dunque la disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 D.L. 145/2013 e in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, un anno prima della scadenza prorogata al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 dalla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).
Con riferimento ai crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2019 continuerà dunque ad applicarsi la previgente normativa, con le modifiche apportate dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
La nuova disciplina agevolativa presenta i seguenti principali aspetti di novità rispetto alla disciplina precedente:
- ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo, tramite estensione dell’incentivo ad attività diverse dalla R&S verso attività di innovazione tecnologica per l’impresa e di design ed ideazione estetica dei settori del Made in Italy;
- modalità di determinazione della base di calcolo del credito d’imposta fondata sul metodo volumetrico e non più sul metodo incrementale, rendendo irrilevante il sostenimento di spese per attività analoghe in periodi precedenti;
- modulazione di intensità e limiti di spesa in funzione della tipologia di attività ammissibile;
- maggiorazione dell’intensità per attività di innovazione tecnologica con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con inserimento di maggiorazioni in caso di spese di personale relative a giovani ricercatori al primo impiego, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività ammissibili, e in caso di contratti extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato;
- fruibilità del credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
- previsione dell’obbligo di comunicazione al Mise.
Le intensità del credito d’imposta e i limiti di spese ammissibili sono dunque modulati in funzione dell’ambito applicativo oggettivo, ovvero delle categorie di attività effettivamente svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
La nuova disciplina individua le seguenti tre categorie di attività ammissibili, a cui corrisponde un credito d’imposta di intensità decrescente:
- attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (c.d. Manuale di Frascati dell’OCSE);
- attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE);
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
La corretta classificazione delle attività nelle tre categorie sopra indicate sarà agevolata dall’emanazione di un Decreto del Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, in cui saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
Le intensità del credito d’imposta sono modulate in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Agevolazione | Credito d’imposta | Limite massimo di spesa ammissibile | Quote annuali | |
Credito R&S | 12% | 3 milioni di euro | 3 | |
Credito innovazione tecnologica | 6% | 1,5 milioni di euro | ||
Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% | 1,5 milioni di euro | ||
Credito design e ideazione estetica | 6% | 1,5 milioni di euro |
La nuova disciplina del credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica eredita alcuni aspetti della disciplina previgente.
Per quanto concerne l’ambito applicativo soggettivo possono fruire del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
L’accesso al credito di imposta è precluso ai soggetti sottoposti a procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica quali liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000, ma deve rispettare le seguenti regole:
- deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
- decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
- è subordinata all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.
Quanto infine agli obblighi documentali la nuova disciplina mutua dalla precedente:
- l’obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010;
- l’obbligo di redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del Lgs. 445/2000.
Resta confermato, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il riconoscimento del costo sostenuto per l’attività di certificazione contabile in aumento del credito d’imposta entro 5.000 euro, nel rispetto dei limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
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