17 Gennaio 2020

Le novità del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 160/2019, Legge di bilancio 2020 ridefinisce in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali e alla informatizzazione e automazione dei processi produttivi previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In particolare, ai sensi del comma 185 della citata Legge di Bilancio, alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Ai sensi del comma successivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:

  • dei beni indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir,
  • dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • dei fabbricati e delle costruzioni;
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla 208/2015;
  • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 Sono invece agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017.

La Legge di bilancio 2020 prevede, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

  1. investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nella Tabella A e B allegate alla 232/2016, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo (così come determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b, Tuir), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  2. investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  3. investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali in cinque quote annuali di pari importo, mentre, per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
  • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante nella misura del 6%.

Infine la norma prevede che il credito d’imposta:

  • non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all’interno del consolidato fiscale.

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Novità fiscali 2020: la legge di bilancio e il collegato fiscale