21 Gennaio 2020

L’ortoflorovivaismo tra conferme e novità

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La fine dell’anno è stata foriera di importanti novità per il settore ortoflorovivaistico da recepire positivamente.

L’articolo 10, comma 1, D.L. 162/2019, meglio noto come Milleproroghe, infatti, ha confermato, anche per l’anno 2020 il cd. bonus verde, dando in tal modo ulteriore linfa alle prestazioni di servizi da parte del settore vivaistico.

Si ricorda che il cd. bonus verde, introdotto con l’articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), consiste in una detrazione dall’imposta lorda Irpef, in misura parti al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle stesse di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti.

Sembrerebbe che non tutti i soggetti possano operare garantendo la detrazione al committente, infatti, l’articolo 12, L. 154/2016, il cd. “Collegato agricoltura” ha previsto che “l’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro Ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 c.1 lett.a) e c) del D.Lgs.19 agosto 2005 n.214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”.

Sembrerebbe, quindi, che tutti i lavori, per essere agevolabili, devono essere effettuati da un soggetto che risulta iscritto al Rup (Registro Ufficiale dei Produttori) pena l’invalidità dei lavori stessi con conseguenze anche sulla deducibilità delle somme; tuttavia, un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.

Gli interventi agevolati riguardano la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La Relazione tecnica di accompagnamento alla L. 205/2017, in riferimento al concetto di “sistemazione a verde” ha chiarito che si intende come tale:

  • la fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere e tipo;
  • la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;
  • la realizzazione o adeguamento di impianti di irrigazione;
  • i lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

Anche l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema, in occasione degli abituali incontri con la stampa specializzata, chiarendo che rientrano nel perimetro agevolativo anche:

  • la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, sempreché la spesa rientri in un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
  • gli interventi aventi a oggetto il mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati, la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema;
  • realizzazioni di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo.

Anche la L. 160/2019, la cd. Legge di bilancio 2020, introduce un provvedimento di favore per il settore dell’ortoflorovivaismo.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’articolo 56-bis Tuir, come introdotto dal comma 225 della Legge di bilancio 2020, i redditi derivanti delle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, vengono determinati applicando, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini Iva, un coefficiente di redditività fissato nella misura del 5%.

In questo modo, all’imprenditore ortofloroviastico si presenta un ventaglio di possibilità che prevedono, tutte quante, una tassazione di favore: infatti, le attività svolte possono essere alternativamente soggette a tassazione ricompresa nel reddito agrario ex articolo 32 Tuir o in quello forfettario come determinato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’articolo 56-bis Tuir.

Tale possibilità viene concessa, in ragione del combinato disposto delle norme, a tutti i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 cod. civ., e quindi anche ai soggetti di cui all’articolo 73 Tuir, nonché alle Snc e alle Sas a cui, al contrario, il comma 4 dell’articolo 56-bis Tuir, inibisce esplicitamente l’azionamento delle regole forfettarie previste dai commi precedenti (da 1 a 3).

Tale apertura lascia perplessi, almeno per quanto attiene le società di capitali alle quali il Legislatore non concede la possibilità di determinare forfettariamente il reddito.

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