L’imposta municipale propria sulle piattaforme marine
di Gennaro NapolitanoL’articolo 38 D.L. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019) istituisce, a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi). Il nuovo tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle medesime piattaforme.
La disposizione in esame (comma 1) definisce puntualmente cosa debba intendersi per “piattaforma marina”: piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale.
Come evidenziato dal Dossier n. 179/3 del 9 dicembre 2019, redatto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei Deputati, “l’assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel mare territoriale e, in particolare, delle piattaforme petrolifere ha generato un lungo dibattito di giurisprudenza e prassi”. In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13794/2005) ha riconosciuto il potere impositivo dei Comuni sulle acque territoriali. Successivamente, la stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3618/2016) ha sancito “l’assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali”. In particolare, la Corte ha precisato che le piattaforme petrolifere sono classificabili nella categoria catastale D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni): esse, infatti, sono riconducibili al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e, quindi, idonee all’accatastamento e capaci di produrre un reddito proprio.
Sulla scorta delle conclusioni della Suprema Corte, il comma 2 dell’articolo 38 in esame stabilisce che per la determinazione della base imponibile del nuovo tributo si applica l’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, che prevede per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il ricorso ai valori contabili.
L’Impi deve essere calcolata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, di cui la quota di imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato, mentre il restante 3 per mille è destinato ai Comuni interessati. Ne consegue l’esclusione della manovrabilità del tributo da parte dei Comuni per la quota loro spettante (comma 3).
Il comma 4 dell’articolo 38 stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali) sono definiti:
- i Comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille,
- i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai Comuni
Nel caso in cui l’intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali non venga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 281/1997, provvede con deliberazione motivata.
Solo per l’anno 2020, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre a favore dello Stato. Quest’ultimo, poi, provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza ai Comuni. A tal fine, gli importi da destinare alle amministrazioni comunali per il 2020 sono riassegnati a un apposito Capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 5).
Relativamente agli anni successivi al 2020, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.
Analogamente a quanto avviene in generale per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D (ai quali, come detto, le piattaforme in questione sono assimilabili), le attività di accertamento e riscossione del tributo sono affidate, anche per la parte erariale, ai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (comma 6).
Il comma 7 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dall’articolo 38, trovano applicazione le disposizioni relative alla deducibilità in materia di Imu previste dall’articolo 13 D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011) e le altre disposizioni previste per l’Imu, in quanto compatibili.
Il comma 8, infine, prevede che restano ferme le disposizioni relative ai rigassificatori dettate dal comma 728 dell’articolo 1 L. 205/2017, in base alle quali “per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (…), aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile a imposizione la sola porzione del manufatto destinata a uso abitativo e di servizi civili”.
Ai rigassificatori si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 38, vale a dire le disposizioni relative all’aliquota dell’Impi e la relativa ripartizione, l’individuazione delle amministrazioni comunali cui spetta il gettito, il versamento relativo all’annualità 2020, nonché l’attribuzione ai Comuni dei poteri di accertamento e di riscossione.