L’Iva sulle lezioni delle scuole guida: le novità del D.L. 124/2019
di Gennaro NapolitanoL’articolo 32 D.L. 124/2019 (c.d. “decreto-fiscale”), come modificato nel corso dell’iter parlamentare di conversione, restringe, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’ambito delle prestazioni didattiche esenti dall’Iva. La disposizione, infatti, intervenendo sull’articolo 10, comma 1, numero 20), D.P.R. 633/1972, stabilisce espressamente che l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 non rientra nel novero delle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
La norma in commento consente di adeguare l’ordinamento interno a quanto deciso dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 14 marzo 2019 resa nella causa C 449/17. Con tale decisione, infatti, i giudici UE hanno stabilito che, ai fini della corretta definizione del perimetro delle operazioni esenti da Iva, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), Direttiva 2006/112/CE (…), deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida (…)per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 (…)”. Più precisamente, secondo la Corte, la nozione di insegnamento scolastico o universitario include “attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate con la conseguenza che mediante tale nozione il legislatore europeo ha inteso fare riferimento a un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale”. Pertanto, ai fini Iva, la nozione di insegnamento scolastico o universitario si riferisce, in generale, a un “sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente a oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
La verifica circa il se l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il rilascio delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1 possa rientrare nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” esente da Iva deve essere condotta alla luce delle considerazioni sopra esposte. Sul punto la Corte osserva che tale particolare tipologia di insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario. In conclusione, quindi, a parere della Corte, l’esenzione Iva non può trovare applicazione alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.
Alla luce di quanto detto, l’intervento del D.L. 124/2019 si inserisce pienamente nel solco delle conclusioni della giurisprudenza UE. Resta confermata, invece, l’esenzione Iva delle “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
Il comma 3 dell’articolo 32, tuttavia, fa salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, per effetto della ricordata sentenza della Corte di giustizia Europea del 14 marzo 2019, causa C 449/17. Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto-legge chiarisce che “i comportamenti che si intendono salvaguardare sono quelli tenuti dai contribuenti che, a seguito della citata sentenza e delle indicazioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. risoluzione 79/E/2019), hanno assoggettato le suddette prestazioni all’Iva anteriormente al 1° gennaio 2020, esercitando il conseguente diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti”.
Il successivo comma 4, invece, stabilisce l’esplicita abrogazione della lettera q), articolo 2, D.P.R. 696/1996, che esonerava le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole, dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Lo stesso comma, inoltre, prevede che le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015), possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline. Le autoscuole, quindi, vengono espressamente incluse nel novero dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ma si prevede che tale obbligo decorra dal 30 giugno 2020 allo scopo di consentire il necessario adeguamento dei sistemi tecnici e informatici.