Set fotografico e deducibilità spese di sponsorizzazione
di Marco BargagliPer valutare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione e, più in generale, delle spese di pubblicità sostenute dall’impresa, occorre, in via preliminare, richiamare le principali disposizioni introdotte dal legislatore in subiecta materia.
Anzitutto, sotto il profilo dell’inerenza dei costi, il principale riferimento normativo è costituito dalle norme generali sui componenti del reddito di impresa (ex articolo 109 Tuir), a mente del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Inoltre, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Di contro, le spese di pubblicità seguono i criteri generali previsti per le spese riferite a più esercizi le quali, per espressa disposizione normativa, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Infine le spese di sponsorizzazione, che a determinate condizioni sono assimilabili alle spese di pubblicità, risultano correlate a uno specifico contratto la cui caratterizzazione è costituita da un “rapporto sinallagmatico” tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere.
Come chiarito dalla prassi amministrativa, con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor si obbliga ad effettuare una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello sponsor (risoluzione 9/204 del 17 giugno 1992).
Di conseguenza, le spese di sponsorizzazione sostenute con l’intento di conseguire maggiori ricavi sono, in linea di principio, conformi al principio di inerenza sopra illustrato e, conseguentemente, risulteranno deducibili dal reddito d’impresa.
L’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 recante “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” conferma la possibilità di dedurre i costi sostenuti tenuto conto che: “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.
In relazione ai criteri di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di sponsorizzazione, si cita il recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29707/19 emessa in data 14.11.2019, nella quale i Supremi giudici di legittimità hanno confermato che, per dimostrare l’inerenza delle spese sostenute, non è sufficiente esibire le fotografie relative alla sponsorizzazione.
Il contenzioso prendeva le mosse da una verifica effettuata da parte dell’Agenzia delle entrate, nel corso della quale venivano ripresi a tassazione i costi indeducibili e l’Iva indetraibile, a fronte dell’inesistenza oggettiva di un’operazione di sponsorizzazione, descritta nella fattura emessa da parte di un’associazione sportiva dilettantistica nei confronti del contribuente ispezionato.
Gli Ermellini, sconfessando l’orientamento espresso da parte del giudice di merito, hanno accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, affermando che l’Ufficio può contestare la veridicità delle operazioni dichiarate sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con successiva inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che dovrà provare la reale esistenza delle attività risultanti dalla fattura.
Sul punto, nel corso del giudizio di legittimità erano emersi i seguenti elementi di criticità:
- genericità del contenuto dei contratti di sponsorizzazione stipulati;
- presenza di gravi violazioni commesse dall’associazione sportiva concernenti, in particolare, la violazione degli obblighi dichiarativi e l’emissione di fatture false per operazioni inesistenti.
Di contro, il giudice del gravame ha valorizzato elementi totalmente privi di valenza presuntiva, quali i documenti bancari attestanti il versamento del corrispettivo in denaro dell’operazione, richiamando genericamente le riproduzioni fotografiche dell’evento sponsorizzato, senza individuarne il contenuto e specificarne il contesto e la collocazione spazio temporale.