13 Febbraio 2020

Gli oneri documentali del credito d’imposta beni strumentali

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e sostitutiva, per l’annualità 2020, delle normative previgenti in materia di super e iper ammortamento, impone ai soggetti beneficiari un inedito onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell’investimento.

Il comma 195 dispone in particolare che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

La documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”.

Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti l’investimento devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, ivi intendendo una dicitura similare alla seguente:Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

L’inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo dell’Agenzia delle entrate, la grave conseguenza consistente nella revoca dell’agevolazione.

Ne deriva l’importanza, per i potenziali beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni, onde garantire la presenza del riferimento di Legge in ogni documento attestante l’investimento, rammentando che tale onere grava indistintamente:

Per quanto concerne l’elencazione dei documenti idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che devono contenere l’espresso riferimento alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ed essere conservati per eventuali controlli, null’altro precisa il legislatore.

In caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:

  • offerta del fornitore;
  • conferma d’ordine;
  • contratto di acquisto del bene;
  • tutte le fatture elettroniche emesse dal fornitore a titolo di acconto e di saldo;
  • tutti i documenti di trasporto del bene e delle sue componenti;
  • il verbale di collaudo, attestante l’entrata in funzione del bene.

In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:

  • offerta del fornitore;
  • conferma d’ordine;
  • contratto di locazione finanziaria;
  • tutte le fatture elettroniche emesse dal locatore finanziario;
  • tutti i documenti di trasporto del bene o delle sue componenti;
  • la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario attestante, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, l’effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2020”, in relazione ai quali l’agevolazione si applica per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2021, dovranno essere conservati anche i documenti attestanti entrambe le seguenti condizioni da verificarsi al 31.12.2020:

  • l’accettazione dell’ordine dal venditore;
  • il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Gli oneri documentali sopra descritti devono essere assolti anche dagli esercenti arti e professioni che effettuano un investimento in beni materiali strumentali nuovi di cui al comma 188, onde beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 6% del costo di acquisizione entro il limite complessivo di 2 milioni di euro.

Per i soli beni materiali e immateriali 4.0, inclusi rispettivamente negli elenchi dell’allegato A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017, è previsto un ulteriore onere documentale, eredità della previgente disciplina del c.d. iper ammortamento.

La fruizione del credito d’imposta maggiorato per investimenti in beni 4.0 di cui ai commi 189 e 190 impone la produzione:

  • in caso di costo di acquisizione unitario non superiore a euro 300.000, una dichiarazione sostituiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • in caso di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità devono contenere:

  • l’attestazione delle caratteristiche tecniche tali da determinare l’inclusione dei beni negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017;
  • l’attestazione del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Resta salva la facoltà per l’impresa di optare per la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità anche nel caso di investimenti in beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.

Rispetto alla previgente normativa del c.d. iper ammortamento si possono notare due sostanziali differenze:

  • l’abbassamento della soglia di investimento oltre la quale la perizia o l’attestato di conformità risultano obbligatori dai previgenti 500.000 euro agli attuali 300.000 euro;
  • la previsione di una perizia tecnica semplice, priva dell’asseverazione circa la veridicità dei contenuti e priva di giuramento dinnanzi a pubblico ufficiale rispetto alla perizia tecnica giurata prevista per l’iper ammortamento.