Deducibili le indennità pagate per evitare le liti
di Fabio LanduzziSono deducibili le somme pagate da una società ai propri clienti a titolo di transazione per prevenire l’instaurazione di controversie per un’ipotetica responsabilità precontrattuale o contrattuale. È questo l’interessante principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28355/2019.
Il caso oggetto della decisione riguardava un istituto di credito il quale aveva pagato delle somme ad alcuni clienti, a cui aveva fatto sottoscrivere investimenti in obbligazioni argentine e obbligazioni Cirio, i quali avevano eccepito alla banca un illecito comportamento consistente nell’omessa osservanza delle regole di condotta previste per i contratti di investimento.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la non deducibilità delle somme corrisposte dalla banca, eccependone il difetto di inerenza che sarebbe derivato dalla illiceità della condotta tenuta dalla società.
La Suprema Corte, nel compiere una disamina completa dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di deducibilità delle spese sostenute in connessione al compimento di atti illeciti, ha richiamato alcuni principi già affermati dalla stessa Cassazione (fra tutti, sentenza n. 8135/2011); in modo particolare, è stato puntualizzato qual è l’elemento che determina il venir meno del collegamento fra l’atto (o l’operazione) da cui deriva la spesa e quella connessione all’esercizio dell’attività di impresa che ne qualifica l’inerenza e, quindi, ne legittima il concorso alla formazione del reddito imponibile.
In particolare, si afferma che un costo può essere deducibile nella formazione del reddito d’impresa imponibile solo se ed in quanto esso è funzionale alla produzione del reddito, con la conseguenza che la deducibilità viene esclusa con riferimento ai costi rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente.
In questa circostanza si ha infatti che l’illecito compiuto “spezza, in ogni caso, il nesso di inerenza in quanto la spesa non nasce più nell’impresa, ma in un atto o fatto, quello antigiuridico, che per sua natura si pone al di là della sfera aziendale”.
Ed è in forza di questo principio che, ricorda la sentenza succitata, la giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, non deducibili le sanzioni irrogate a fronte di comportamenti illeciti (Cassazione, n. 7071/2000), di violazioni del Codice della strada (Cassazione, n. 7317/2003), per condono edilizio (Cassazione, n. 1860/2007), ed altre ancora.
Di contro, sono deducibili le somme corrisposte per effetto di transazioni a titolo di risarcimento del danno (Cassazione, n. 5976/2015), come pure le penali contrattuali (Cassazione, n. 16561/2017).
Nel caso in questione, la Cassazione non intravvede la configurazione di un delitto non colposo, e né ritiene possa trovare spazio la disciplina dei cd. “costi da reato”.
Diversamente, siamo dinanzi ad atti transattivi che vengono stipulati fra una società (la banca) ed i propri clienti allo scopo di prevenire l’instaurazione di un contenzioso riferito a presunte violazioni che sarebbero state commesse dai dipendenti dalla banca stessa.
Tali somme corrisposte dalla società servono quindi ad evitare il sostenimento di altri potenziali costi dovuti al risarcimento a cui la società avrebbe potuto essere chiamata in caso di soccombenza, nonché sono volti a migliorare l’immagine commerciale della società stessa.
Pertanto, le spese in questione sono state riconosciute dalla Cassazione come pienamente deducibili trattandosi di “spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e, dunque, inerenti”, qualificabili come “sopravvenienze passive deducibili nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa”.