La Legge di bilancio 2020 reintroduce la rivalutazione dei beni d’impresa
di Angelo GinexLa L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio per il 2020) ha riproposto, seppur con piccole variazioni, alcune delle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
In via generale, è possibile affermare che, rispetto al passato, le principali novità sono rappresentate dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.
Con riferimento all’ambito soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati che:
- esercitano attività commerciali;
- sono residenti nel territorio dello Stato;
- e non adottano gli Ias nella redazione del bilancio.
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, con esclusione dei c.d. “beni merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Sul punto, giova rammentare che la circolare AdE 14/E/2017 ha stabilito che rientrano nel perimetro dei beni rivalutabili gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili).
Di contro, sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Quanto alle modalità di rivalutazione, è opportuno rilevare che essa deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020; inoltre, la rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.
Dunque, la nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) deve essere effettuata nel bilancio 2019 per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.
Come, in parte, anticipato, il maggior valore iscritto in bilancio viene riconosciuto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. Più in dettaglio, si applicano le seguenti imposte sostitutive:
- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, si applica quella del 10%;
- al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, si applica quella del 12% per i beni ammortizzabili e quella del 10% per i beni non ammortizzabili.
La disciplina in esame prevede altresì la possibilità di procedere alla rateazione, che varia in ragione dell’importo complessivo, così riassumibile:
- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2022); per quanto riguarda, invece, le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia occorrerà attendere l’1.1.2023 (sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).
Per i soli beni immobili il riconoscimento fiscale ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1.12.2021.
Inoltre, in caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Da ultimo, si segnala che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14 L. 342/2000, è altresì applicato ai soggetti Ias adopter, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un’influenza dominante o notevole nell’impresa partecipata.