I requisiti per la certificazione nei contratti di appalto
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAl fine di escludere i pesanti obblighi previsti dal nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, è prevista la possibilità di rilascio, da parte del soggetto appaltatore, di una certificazione dell’Agenzia delle entrate (approvata con provvedimento n. 54730/2020) da cui risultino alcuni requisiti.
In primo luogo, è previsto che il soggetto appaltatore risulti in attività da almeno tre anni, e, a tal fine, in occasione del Video Forum dello scorso 13 gennaio 2020, era stato preliminarmente precisato che, per verificare se la società sia in attività da almeno tre anni occorre fare riferimento ai criteri delineati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017 emanato in attuazione dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, in relazione alla cessazione della partita Iva.
Nell’Allegato B al provvedimento n. 54730/2020 è stato precisato, inoltre, che il requisito della “esistenza in vita da almeno tre anni” deve sussistere “con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni”.
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, secondo i chiarimenti indicati nell’Allegato B al provvedimento Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 n. 54730, affinché il requisito possa considerarsi esistente è richiesto che siano state presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, “procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta”.
Per quanto riguarda i versamenti, nell’Allegato B al provvedimento n. 54730/2020, viene precisato che, per verificare i “versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi”, occorre prendere in considerazione i periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio.
A tal fine, si valuta che “il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.
Relativamente alla soglia del 10%, nella circolare 1/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha meglio precisato che, per verificare tale requisito occorre fare riferimento:
- al numeratore, ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail (esclusi i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo), al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio,
- al denominatore, ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
Sempre nella richiamata circolare 1/E/2020, è stato precisato che, se nell’ultimo triennio sono scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni, occorre fare riferimento a tali dichiarazioni. Conseguentemente, nel caso in cui un’impresa costituita il 1° gennaio 2017 e che a febbraio 2020 risulta avere più di tre anni di vita, ma risulta aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, il riscontro dovrà essere effettuato su due dichiarazioni.
Infine, in merito al requisito che non devono risultare iscrizioni a ruolo per importi eccedenti la soglia di euro 50.000, nell’Allegato B al citato provvedimento n. 54730/2020 è stato precisato che per determinare il valore dei “debiti non soddisfatti”, prescritto dall’articolo 17-bis, comma 5, lett. b), DLgs. 241/1997, occorre prendere in considerazione “esclusivamente i debiti riferiti alle imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi”.
Nella circolare 1/E/2020 è stato precisato, inoltre, che “la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta”.