21 Febbraio 2020

Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – parte I

di Leonardo Pietrobon
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Con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha la responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. Questo è il concetto, in estrema sintesi, del contratto di deposito, valido anche per le strutture ricettive.

Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall’articolo 1783 e seguenti del codice civile, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell’albergatore.

L’articolo 1783 del codice civile definisce la responsabilità dell’albergatore sulle “cose portate in albergo dal cliente”. Si considerano tali:

  • le cose che si trovano nell’alloggio o nei locali di pertinenza, durante il tempo nel quale l’ospite dispone di esso.
  • le cose che l’ospite affida in custodia all’albergatore ad un membro della sua famiglia o ad un suo dipendente, fuori dell’albergo durante il tempo nel quale dispone dell’alloggio.
  • le cose che l’ospite affida alla custodia dell’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un dipendente, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l’ospite usufruisce dell’alloggio.

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