Fattura e documento commerciale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’emissione del documento commerciale, a differenza della fattura, non è sempre correlata al momento di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
È quanto confermato dalla circolare 3/E/2020, dello scorso 21 febbraio, con cui l’Agenzia ha fornito diversi chiarimenti in merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, che dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i soggetti di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972.
Il primo aspetto da evidenziare riguarda la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi che deve essere contenuta nel documento commerciale (la cui disciplina è contenuta nel D.M. 10.12.2016).
Sul punto l’Agenzia, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, ritiene che la descrizione possa essere sintetica ma sufficiente ad identificare il servizio o il bene, e fornisce l’esempio di un ristorante che indica nel documento commerciale “primo, secondo, dolce”, o più sinteticamente “pasto completo”.
Il chiarimento si è reso opportuno poiché tra gli operatori commerciali si era diffusa parecchia incertezza sul punto, e la posizione dell’Agenzia è in linea con le abitudini già in essere nella gestione dello scontrino fiscale emesso fino allo scorso 31 dicembre 2019.
Di particolare interesse sono i chiarimenti in merito al rapporto tra fattura e documento commerciale, in quanto quest’ultimo documento, a differenza della fattura, deve essere emesso per le prestazioni di servizi a prescindere dalla circostanza che sia integrato il momento di effettuazione dell’operazione (coincidente con il pagamento del corrispettivo a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972), evidenziando la circostanza che il corrispettivo non è stato riscosso.
L’Agenzia, senza pretesa di esaustività, schematizza alcune situazioni distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Per le prime, considerando che la consegna dei beni configura il momento di effettuazione dell’operazione a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo), è possibile emettere il documento commerciale (cui coincide la memorizzazione e la trasmissione telematica del corrispettivo), ovvero la fattura immediata nei 12 giorni successivi (sia nel caso in cui la richieda il cliente, sia laddove il cedente la emetta volontariamente anche al fine di “evitare” la gestione dei corrispettivi telematici). È altresì possibile emettere la fattura differita (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), utilizzando il documento commerciale quale documento idoneo ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si applicano le stesse regole appena descritte per le cessioni di beni laddove il corrispettivo sia incassato contestualmente all’ultimazione della prestazione (in quanto è integrato il momento di effettuazione dell’operazione), mentre nel caso in cui, a fronte dell’ultimazione della prestazione, non sia incassato il corrispettivo, la circolare precisa che si può procedere, alternativamente, nei seguenti modi:
- emissione del documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, e nel successivo momento di incasso del corrispettivo sarà emesso un ulteriore documento commerciale (rilevante ai fini della debenza dell’imposta) richiamando gli elementi identificativi di quello precedentemente emesso;
- emissione di fattura ordinaria (anticipando il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva), nel qual caso non si rende necessaria l’emissione del documento commerciale, ovvero differita.
Infine, l’Agenzia precisa che, al pari di quanto già era previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, anche per il documento commerciale è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.