27 Febbraio 2020

I contribuenti che devono optare per il modello Redditi

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I contribuenti, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in determinate ipotesi non possono utilizzare il modello 730/2020, né precompilato né ordinario.

In particolare, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2020 coloro che, nel periodo d’imposta 2019, hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal L. 66/2014;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 Tuir, in merito ai soci delle cooperative artigiane;
  • redditi diversi non compresi tra quelli indicati nei righi “D4” (per i quali non è prevista una detrazione) e “D5” (derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere) del modello 730/2020;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti esteri o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • redditi da pensione, di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del Tuir, erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Inoltre, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2020 coloro che, per il periodo d’imposta 2019, devono presentare il modello Iva 2020, la dichiarazione Irap 2020 o la dichiarazione 770 (in quanto sostituti d’imposta) o utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo “G4” (per redditi prodotti all’estero).

Infine, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2020 i soggetti che, nel 2019 e/o nel 2020, non sono residenti in Italia.

In merito si rileva che, ai fini tributari, sono considerati residenti in Italia i seguenti soggetti:

  • iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta.

In merito si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 43 cod. civ., il domicilio è identificabile nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi (morali, familiari o sociali), mentre la residenza è la sede della propria dimora abituale.

Alla luce di questa previsione, un contribuente residente in Italia, che trasferisce la propria residenza all’estero in corso d’anno, con l’iscrizione all’Aire e la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, deve verificare, al fine del pagamento delle imposte in Italia e dell’assolvimento degli obblighi tributari, l’esatta data di variazione.

Se, ad esempio, la variazione fosse avvenuta il 2 luglio 2019 (182 giorni in Italia e 183 all’estero), il soggetto non si considererebbe fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta 2019, salva la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della sussistenza del domicilio o della residenza sulla base delle previsioni civilistiche.

Diversamente, la variazione avvenuta il 3 luglio 2019 (183 giorni in Italia e 182 all’estero), implicherebbe, in linea generale, il mantenimento della residenza fiscale in Italia per il periodo 2019 e l’obbligo di dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi prodotti (anche all’estero e anche nella frazione d’anno in cui il trasferimento si è effettivamente concretizzato).

Infine, l’Agenzia delle entrate potrebbe attrarre la residenza dell’espatriato in Italia sulla base della sussistenza del domicilio o della residenza civilistica, utilizzando elementi quali:

  • eventuale disponibilità di un’abitazione permanente;
  • presenza della famiglia;
  • accreditamento dei propri proventi, anche se conseguiti all’estero;
  • possesso di beni immobili e mobili;
  • partecipazione a riunioni d’affari;
  • titolarità di cariche sociali;
  • sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a clubs;
  • organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato.