Trattamento Iva del riaddebito di servizi tra soggetti intra-Ue
di Clara PolletSimone DimitriCon la risposta n. 35 del 7 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate torna a trattare il trattamento Iva delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario, con particolare riferimento alle manifestazioni fieristico-culturali e servizi ad esse connesse.
Come noto la disciplina Iva della territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni B2B è dettata, a livello interno, dall’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, e, a livello comunitario, dagli articoli 44 e 45 Direttiva 2006/112/CE.
Tali disposizioni prevedono che le prestazioni di servizi c.d. generiche si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Nell’istanza di interpello in argomento viene analizzata la seguente fattispecie. Un soggetto passivo Iva tedesco (istante) organizza una conferenza in Italia presso una Fondazione ivi stabilita; quest’ultima, dopo aver sostenuto i costi legati all’evento, riaddebita al soggetto tedesco tutti i servizi logistici e organizzativi necessari, quali catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa ecc. In altri termini, la Fondazione italiana ha acquistato i descritti servizi da prestatori italiani (prestazioni assoggettate ad imposta nazionale) e li ha rifatturati al soggetto tedesco, come operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, riportando in fattura la dicitura “inversione contabile”.
La manifestazione descritta viene inoltre sponsorizzata da diverse aziende nazionali; pertanto, la società istante, a sua volta, emette fatture fuori campo Iva nei confronti delle società italiane sponsor dell’evento, a copertura dei costi riferiti ai servizi anzidetti. I dubbi dell’interpellante concernono, come anticipato, il corretto trattamento ai fini Iva delle varie prestazioni di servizi oggetto del riaddebito in partnership.
Il parere fornito dall’Agenzia delle entrate conferma la correttezza delle operazioni poste in essere dall’istante, ribadendo in sintesi quanto già affermato con la circolare 37/E/2011.
I servizi consistenti nella predisposizione di un seminario, di un meeting, di un evento, al pari dei servizi di allestimento di fiere ed esposizioni, ai fini Iva sono considerati servizi generici; rientrano in tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l’evento, oltre a quelle connesse in modo diretto all’allestimento degli stand fieristici (si pensi, ad esempio, alla predisposizione degli impianti elettrici o idraulici per lo stand espositivo).
Le prestazioni di servizi riaddebitate dalla Fondazione italiana al soggetto passivo tedesco, pertanto, vanno qualificate come prestazioni generiche ed unitarie destinate all’organizzazione di un evento, così come delineate dalla citata circolare 37/E/2011, per cui trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Trattandosi di un committente soggetto passivo comunitario (tedesco), il prestatore (soggetto passivo italiano) emette regolare fattura ai sensi dell’articolo 7-ter e l’imposta viene assolta in Germania (dal soggetto tedesco) tramite applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda invece il trattamento Iva dei servizi di sponsorizzazione, resi dall’istante nei confronti di aziende italiane, le operazioni sono rilevanti territorialmente in Italia e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria, trovando applicazione l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, secondo cui “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.
In quest’ultimo caso il committente nazionale deve assolvere l’imposta in Italia tramite applicazione del reverse charge, a norma dell’articolo 46 D.L. 331/1993, integrando la fattura ricevuta dal prestatore tedesco. L’operazione andrà riepilogata nel modello INTRA 2- quater (al superamento della soglia di 100.000 euro, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) e nell’esterometro a cadenza trimestrale.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere si ricorda che il committente italiano deve compilare esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute – riportando i le seguenti informazioni:
- “Tipo Documento” TD11,
- “Natura operazione” N6,
- “Aliquota” e “Imposta” esponendo l’aliquota Iva e l’ammontare dell’imposta applicata,
- “Data Registrazione”, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal committente, vale a dire la data di integrazione della fattura.