Rassegna di giurisprudenza sulle associazioni sportive dilettantistiche – I° parte
di Guido MartinelliLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3746 del 14.02.2020, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale ha precisato che le agevolazioni previste in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono “non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro”.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai fini della qualifica di ente non commerciale, rileva l’esercizio in via prevalente di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 2195 cod. civ., svolte in mancanza di specifica organizzazione.
Tale affermazione, sia pure condivisibile in una prospettiva teorica (tenendo conto della disciplina degli enti non commerciali prima della riforma del terzo settore), non tiene conto della specificità riconosciuta dal medesimo legislatore alle attività sportive.
Dato per scontato che il presupposto per essere considerata una associazione sportiva dilettantistica sia, e debba essere, l’assenza di scopo di lucro e l’organizzazione democratica (requisiti specificatamente previsti anche dall’articolo 90, comma 18, L. 289/2002), si ritiene che lo svolgimento di prevalente attività commerciale, come tale, se svolta nel rispetto della disciplina vigente, non possa, ad altro titolo, comportare una decadenza dalla natura di sodalizio sportivo.
Infatti, nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche non trova applicazione (per espressa esclusione riportata al successivo comma quarto) il primo comma dell’articolo 149 Tuir, laddove viene indicato che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, un ente perde la qualifica di ente non commerciale: “qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta”.
Ne deriva che, anche ove sia svolta prevalente attività commerciale, ad avviso dello scrivente, l’associazione sportiva mantiene la sua natura di ente non commerciale per quanto compatibile.
Il giorno precedente la Corte di legittimità ha pubblicato un’altra decisione (sentenza n. 3597 del 13.02.2020) in cui ha accolto, anche in questo caso, il ricorso della Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTR Friuli Venezia Giulia che aveva rigettato l’appello dell’ufficio e quello incidentale del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva di una associazione sportiva dilettantistica.
Va subito ricordato che uno dei motivi di ricorso, il più interessante sotto il profilo delle conseguenze che avrebbe potuto avere dal punto di vista pratico, non è stato esaminato dalla Corte in quanto ritenuto assorbito dai precedenti.
Il punto su cui la Cassazione non si è espressa è relativo al giudizio sul comportamento, ritenuto “elusivo”, avuto dal contribuente in quanto l’attività svolta dalla associazione, in virtù di contratto di affitto d’azienda con una società commerciale che l’aveva gestita in precedenza era del tutto identica e, pertanto, si riteneva che fosse: “transitata a quest’ultima al fine di usufruire della tassazione agevolata prevista per gli enti non commerciali”.
La Suprema Corte ha ribadito che il diritto al godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche è condizionato non solo: “dall’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole … ma anche dall’accertamento che va effettuato dal Giudice di merito con congrua motivazione che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”.
Prova di ciò deve essere offerta dal contribuente che si giova della agevolazione
La decisione di legittimità, nell’accogliere il ricorso della Agenzia, ha rimarcato che il Giudicante di Appello, violando il corretto riparto dell’onere probatorio, pur in presenza dei rilievi contenuti nell’accertamento, ha ritenuto di non dover tener conto, ai fini fiscali, dei riscontri relativi alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea e alla conseguente verifica della sussistenza di una effettiva vita associativa, limitando la propria indagine al controllo formale della veste giuridica assunta dall’associazione con lo statuto, facendone da ciò discendere il diritto al godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Tale motivazione, ritenuta assorbente, accolta dalla Corte di Cassazione, ha impedito l’esame del punto del ricorso relativo alla prosecuzione dell’attività della Asd già svolta in precedenza da società commerciale retta dalla medesima governance della associazione e rimasta “titolare” della azienda.
Si teme che, sul punto, la presa di posizione sia solo rimandata.