La responsabilità dell’albergo per le cose consegnate
di Leonardo PietrobonIn due precedenti interventi è stato affrontato la tematica del contratto di deposito, mettendo in evidenza quelle che sono le disposizioni civilistiche secondo gli articoli 1783 e seguenti del codice civile. A tal proposito, si ricorda ancora come la responsabilità dell’albergatore siano da suddividere in:
- responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo;
- responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate in albergo;
- responsabilità dei danni alle cose per colpa dell’albergatore.
Oggetto di analisi del presente intervento è la seconda fattispecie, ossia la responsabilità per le cose consegnate in albergo; tipo di responsabilità strettamente connessa al contratto di deposito, per la quale, a differenza della responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo, sorge la condizione di responsabilità illimitata.