Il credito d’imposta fiere internazionali per Pmi
di Debora ReverberiNell’ambito di una politica industriale che individua come principale canale di accesso agli incentivi fiscali alle imprese il credito d’imposta, la Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga del credito in favore delle Pmi per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore e il raddoppio delle risorse finanziarie stanziate per il periodo d’imposta 2019.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 49 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) per il solo periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, data di entrata in vigore del decreto, con l’obiettivo di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane finanziando determinate spese connesse alle fiere di settore a valenza internazionale organizzate nel territorio dello Stato o all’estero.
Per il periodo d’imposta 2019 la misura non è mai diventata operativa, mancando ad oggi il decreto attuativo che il Mise, di concerto col Mef, avrebbe dovuto emanare entro il 30.06.2019.
Le modifiche alla disciplina apportate dall’articolo 1, comma 300, L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) rendono oggi applicabile il bonus fiere internazionali ai seguenti periodi:
- periodo d’imposta 2019, fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a 10 milioni di euro;
- periodo d’imposta 2020, fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro.
Restano invariati gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo dell’agevolazione fiscale, nonché le modalità di determinazione del credito d’imposta.
Per quanto concerne l’ambito applicativo soggettivo, la misura è rivolta alle Pmi, individuate avendo riguardo ai criteri di dimensionamento delle imprese definiti a livello comunitario dall’articolo 2 dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE:
Dimensione impresa | Effettivi (U.L.A.) | Fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo |
Micro impresa | Meno di 10 | Non superiore a euro 2 milioni |
Piccola impresa | Meno di 50 | Non superiore a euro 10 milioni |
Media impresa | Meno di 250 | Fatturato non superiore a euro 50 milioni oppure totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni |
Per quanto concerne l’ambito applicativo oggettivo si precisa che non tutti gli oneri sostenuti nell’ambito della partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero sono agevolabili, ma solo le seguenti spese elencate dall’articolo 49, comma 2, D.L. 34/2019:
- spese per l’affitto degli spazi espositivi;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
L’esatta individuazione delle tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle sopra elencate, nonché l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui si applica il credito d’imposta, sono demandati ad un decreto attuativo del Mise, di concerto col Mef.
Il credito d’imposta è quantificato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 60.000 euro, da assegnarsi con una procedura basata sull’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, le cui modalità saranno oggetto del decreto attuativo di prossima emanazione, fino ad esaurimento risorse.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 in unica soluzione; in caso di incapienza d’imposta si ritiene che la quota residua di credito sia riportabile nei periodi d’imposta successivi.
Nulla dispone la Legge circa la disapplicazione dei seguenti limiti generali di compensazione, che ad oggi devono ritenersi valevoli per il credito d’imposta fiere internazionali:
- limite applicabile ai crediti d’imposta agevolativi di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
- limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700 mila euro, di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Il credito d’imposta non soggiace all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per importi superiori a 5.000 euro, in quanto credito di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello redditi.
Infine l’articolo 49, comma 4, D.L. 34/2019 demanda al decreto attuativo interministeriale anche l’indicazione delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.
La Legge istitutiva prevede infatti che, laddove l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, debba darne comunicazione al Mise che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.