10 Marzo 2020

Sovraindebitamento: L. 3/2012 e codice della crisi a confronto

di Francesca Dal Porto
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Con il presente contributo si vuole evidenziare come, con il codice della crisi della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), siano state apportate modifiche sostanziali alla possibilità di accesso alle procedure di composizione da sovraindebitamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella L. 3/2012.

Con la L. 3/2012, per la prima volta ha trovato regolamentazione la crisi da sovraindebitamento, ossia la crisi di tutti quei soggetti che sono esclusi dalle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare: consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali, imprenditori commerciali che siano al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità.

Con tale legge è stato previsto che quando tali soggetti si trovino in stato di sovraindebitamento, ossia di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di compiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, possano ricorrere a particolari procedure di composizione della crisi.

In particolare, l’articolo 7 L. 3/2012 parla della possibilità, per ogni debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che, assicurato il pagamento dei crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori stessi.

Con tale piano è prevista la possibilità di falcidiare i debiti chirografari ed anche i crediti muniti di titoli di prelazione, allorquando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile nell’ipotesi liquidatoria.

Tale proposta, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (che deve attestarne la fattibilità) e seguendo una procedura ben definita, è sottoposta al voto dei creditori: solo nel caso in cui almeno il 60% dei creditori sia favorevole alla proposta, l’accordo può essere omologato.

Al di là del contenuto dell’accordo, preme in questa sede evidenziare come tale strumento sia accessibile da tutti quei soggetti in stato di sovraindebitamento che non possano accedere alle procedure concorsuali.

La L. 3/2012 prevede anche un’altra procedura di composizione, che però è riservata al solo “consumatore”, ossia a quel debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: si tratta del piano del consumatore, di cui all’articolo 7, comma 1bis, L. 3/2012.

Tale piano, che nei contenuti può essere analogo all’accordo di ristrutturazione, differisce sostanzialmente da questo perché non è sottoposto al voto dei creditori ma esclusivamente al vaglio del Giudice. Tale organo valutata anche l’eventuale meritevolezza del sovraindebitato (articolo 12 bis L. 3/2012), grazie alla relazione particolareggiata che, in questo caso, è richiesta all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (articolo 9, comma 3-bis, L. 3/2012), e decide se omologare o meno l’accordo.

In sostanza, nella L. 3/2012, il consumatore sovraindebitato può decidere quale strada seguire tra le due descritte: l’accordo di ristrutturazione da sottoporre al voto dei creditori, ma senza alcun sindacato sulla sua meritevolezza, oppure il piano del consumatore, evitando il rischio di non raccogliere le adesioni necessarie ma sottoponendosi ad una verifica di meritevolezza.

Tale duplice facoltà non è invece ammessa per gli altri debitori soggetti alla L. 3/2012: professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori commerciali sotto soglia, che possono ricorrere al solo accordo di ristrutturazione.

Tale situazione, tutto sommato privilegiata per il consumatore, pare venire meno con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Nel codice, sono previste due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  1. la ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 6773 CCII);
  2. il concordato minore (articoli 7483 CCII).

La prima misura (così come il piano del consumatore) è riservata al consumatore, non prevede la sottoposizione della proposta ad alcun voto dei creditori ma c’è un sindacato di meritevolezza da parte dell’OCC.

La seconda misura, invece, non è aperta a tutti i soggetti non fallibili come l’accordo di ristrutturazione ma è espressamente esclusa per il consumatore che, dunque, con il codice della crisi ha una sola possibilità. In questo caso, la proposta è sottoposta al voto dei creditori.

Quindi, con il codice della crisi il consumatore ha una sola strada e non può sottoporre la propria proposta al voto dei creditori ma l’omologazione dell’accordo dipende esclusivamente dal vaglio del giudice.