I provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
di Angelo GinexNel processo tributario, il giudizio di appello è regolato dalle norme contenute negli articoli 323 e ss. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, nel senso che essa spetta alla Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.
Venendo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, occorre fare precipuo riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 52 D.Lgs. 546/1992.
Tale disposizione contempla due possibilità, a seconda del soggetto da cui proviene la richiesta di adottare un provvedimento in materia di esecuzione, giacché stabilisce che:
- l’appellante può chiedere al giudice di appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, laddove sussistano gravi e fondati motivi;
- il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.
Dunque, appare evidente come il termine “appellante” faccia riferimento alla posizione degli enti impositori, agenti della riscossione, enti locali, ecc., i quali, in caso di soccombenza all’esito del processo di primo grado, hanno la facoltà di presentare un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza (ad esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui i giudici di primo grado riconoscano il diritto al rimborso del contribuente e l’Agenzia delle Entrate voglia bloccare qualsiasi azione del contribuente, perché sussistono gravi e fondati motivi per ritenere che detto rimborso non spetti).
Al contrario, il “contribuente“, risultato soccombente all’esito del giudizio di prime cure, può presentare un’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, laddove voglia evitare che questo venga, per l’appunto, posto in esecuzione (ad esempio, ciò potrebbe accadere nel caso in cui il ricorso avverso l’avviso di accertamento è stato rigettato o, finanche, accolto parzialmente e il contribuente voglia evitare un atto di pignoramento presso terzi).
In entrambi i casi, comunque, l’istanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata, ma sulla scorta di elementi differenti, proprio in considerazione del diverso oggetto, come sopra già evidenziato.
Infatti, l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata dovrà contenere l’indicazione dei gravi e fondati motivi su cui essa si fonda, mentre l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato dovrà evidenziare che le contestazioni sono verosimilmente fondate (c.d. fumus boni iuris) e che la mancata sospensione potrebbe cagionare un danno grave e irreparabile (c.d. periculum in mora), producendo – se possibile – idonea documentazione giustificativa.
Così come previsto per il giudizio di primo grado, l’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il procedimento cautelare si svolga secondo le seguenti fasi:
- proposizione di un’istanza di sospensione, unitamente al ricorso o con atto separato da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, dinanzi al giudice investito del merito della controversia;
- fissazione dell’udienza di sospensione per la prima camera di consiglio utile;
- discussione dell’istanza proposta in presenza delle parti;
- emanazione dell’ordinanza cautelare;
- fissazione dell’udienza di trattazione, che deve svolgersi non oltre 90 giorni dalla pronuncia in caso di sospensione dell’atto impugnato.
L’udienza di sospensione viene celebrata in camera di consiglio e le parti possono produrre anche documenti e memorie illustrative.
La Commissione tributaria regionale decide entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di sospensione; tuttavia, dovrebbe trattarsi di un termine non perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza può causare solo la responsabilità disciplinare del giudice.
In caso di eccezionale urgenza, il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecutività della sentenza e dell’esecuzione dell’atto impugnato fino alla pronuncia del collegio.
Quest’ultimo, sentite le parti e delibato il merito, decide con ordinanza motivata non impugnabile, che può essere di accoglimento, di rigetto o di rito, quando si basa su una questione procedurale.
Il provvedimento cautelare può essere revocato o modificato prima della sentenza su istanza di parte, qualora siano mutate le circostanze che ne hanno determinato la concessione.
L’ordinanza di sospensione resta assorbita dalla pronuncia di merito e gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.