20 Marzo 2020

Sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento solo per gli enti impositori

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune misure allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità di lavoratori, famiglie e imprese.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l’articolo 67, che, nella sostanza, “congela” soltanto l’attività degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.

Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale) «da parte degli uffici degli enti impositori».

In materia di consulenza, il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 67 citato prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate ai sensi degli articoli 11 L. 212/2000, 6 D.Lgs. 128/2015 e 2 D.Lgs. 147/2015. Sono inoltre sospesi i termini di cui agli articoli 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, 1-bis D.L. 50/2017 e 31-ter e 31-quater D.P.R. 600/1973, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, L. 190/2014. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze ex articolo 3 D.Lgs. 156/2015.

Sempre in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che, laddove la presentazione delle stesse avvenga durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (stesso discorso per il termine previsto dall’articolo 3 D.Lgs. 156/2015 per la regolarizzazione delle medesime istanze).

Orbene, sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa esplicito riferimento alle attività «da parte degli uffici degli enti impositori», in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, deve ritenersi che la sospensione in parola operi esclusivamente in favore degli enti impositori.

Conseguentemente, tenendo anche conto del fatto che la relazione illustrativa non offre alcun chiarimento al riguardo, non sembra residuare alcun dubbio che detta sospensione non ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente, quali, ad esempio, le memorie al PVC ex articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o l’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6 D.Lgs. 218/1997.

D’altronde, in una tale situazione di emergenza, mancando verosimilmente immediati chiarimenti, si ritiene che questa sia l’interpretazione da preferire, ove si voglia assumere un atteggiamento prudenziale a tutela dei contribuenti, attese le inevitabili conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto dei termini amministrativi, anche per le difficoltà di coordinamento di questi con quelli processuali.

Con riferimento poi alle modalità di presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, è stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti è consentita esclusivamente la trasmissione telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 68/2005, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, formulate ex articoli 22 L. 241/1990 e 5 D.Lgs. 33/2013. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza.

Da ultimo, l’articolo 67 prevede che ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, l’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, secondo cui detti termini sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi, il 2015 è accertabile sino al 2022).

Anche questa previsione conferma come la disposizione in esame sia fortemente sbilanciata in favore degli enti impositori, prevedendo una proroga di ben due anni a fronte di una sospensione delle attività di soli 84 giorni. Infatti, la stessa relazione tecnica, con riferimento all’articolo 67, ha precisato che: «La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione».

In definitiva, il prezzo da pagare è riservato a professionisti e contribuenti: i primi dovranno fare i “salti mortali” per rispettare i termini amministrativi in una situazione emergenziale come questa e i secondi dovranno patire una “ingiustificata” proroga dei termini di accertamento. Oltre al danno, pure la beffa.