Incassi di marzo al lordo della ritenuta? Una via complicata
di Fabio GarriniGli articoli 60, 61 e 62 D.L. 18/2020 propongono dei provvedimenti finalizzati (con discutibile successo) ad accrescere la liquidità a breve termine dei contribuenti tramite il rinvio di alcuni versamenti tributari e contributi; tra questi provvedimenti vi è anche la possibilità di chiedere l’esonero dal gravame di subire ritenuta da parte del proprio cliente sui ricavi e compensi incassati.
Si tratta però di una previsione che ha tutte le caratteristiche per dimostrarsi più una complicazione che un vantaggio: a fronte di un brevissimo orizzonte temporale per il quale la concessione è accordata, viene richiesto di ottemperare ad una serie di adempimenti che, di fatto, esauriscono il beneficio ottenuto da tale previsione.
L’esonero dalla ritenuta
L’articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020 stabilisce che i soggetti che evidenziano, nel periodo d’imposta 2019, ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 (evidentemente sulla base della propria disciplina di determinazione del reddito, ricavi per competenza e compensi per cassa) hanno la possibilità di evitare la ritenuta sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) ed il 31 marzo 2020.
Ora, posto che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo a metà della scorsa settimana, e tenendo conto del fatto che occorre effettuare una specifica comunicazione ai propri clienti, è quindi probabile che tale beneficio sia materialmente limitato ai soli incassi che avverranno nel corso di questa settimana.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano a favore del sostituto un’apposita comunicazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della richiamata disposizione; si tratta infatti di una disposizione con efficacia opzionale che è subordinata al fatto che il contribuente porti a conoscenza del sostituto d’imposta la circostanza di essere nelle condizioni per applicare tale disposizione.
Questo significa che senza tale comunicazione il sostituto dovrà operare ordinariamente la ritenuta, procedendo al versamento nei termini di legge.
Più precisamente, gli elementi da verificare prima di rilasciare la comunicazione al sostituto sono due:
- il primo consiste nella verifica di ricavi e compensi conseguiti nel 2019, e tale elemento deve essere attestato nella comunicazione;
- il secondo requisito riguarda il fatto di non aver sostenuto una determinata spesa. Il beneficio dell’esonero dalla ritenuta viene concesso “a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.”
Ora, posto che non è del tutto evidente la ratio di tale previsione, va altresì notato come dovrebbe essere chiarito (ma i tempi stretti, evidentemente, non lo consentono) come tale previsione debba essere interpretata; logicamente verrebbe da concludere che il legislatore volesse far riferimento alle imprese che hanno impiegato lavoratori dipendenti nel mese precedente (come peraltro risulta anche dalla lettura del vademecum pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate), ma il fatto che la norma utilizzi il termine “sostenuto” pare invece far riferimento al materiale pagamento del dipendente.
Quindi, paradossalmente, se un’impresa non ha pagato i dipendenti assunti può beneficiare dell’esonero da ritenuta; al contrario, se ha correttamente retribuito i propri dipendenti, deve subire la ritenuta.
Va inoltre segnalato che l’esonero non riguarda ogni tipo di ritenuta, posto che la disposizione in commento afferma che i contribuenti in possesso dei requisiti “non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Si tratta rispettivamente delle ritenute che interessano i compensi percepiti dai professionisti e delle ritenute subite per ricavi di tipo provvigionale.
Nessun esonero può essere richiesto, in particolare, né in relazione ai ricavi incassati dai condomini (articolo 25-ter) né con riferimento alle trattenute operate dagli istituti di credito in relazione ai pagamenti che danno diritto alle detrazioni per i bonus edilizi (D.L. 78/2010).
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione “provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.”
Quindi, con modalità che saranno chiarite, il “sostituito esonerato” dovrà procedere a versare all’Erario le ritenute che in precedenza aveva solo temporaneamente evitato.
Ora, con questo quadro, vien da chiedersi effettivamente chi sceglierà di percorrere tale tragitto tortuoso.
26 Marzo 2020 a 9:59
Per non parlare delle conseguenze sulle certificazioni: da un lato il committente dovrà certificare di aver erogato compensi senza assoggettamento alla ritenuta, dall’altro il percipiente del compenso dovrà forse rilasciare un “autocertificazione” delle ritenute da lui operate sui propri compensi?