Termini processuali sospesi dal 9 marzo al 15 aprile
di Angelo GinexTra le varie misure adottate dal D.L. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 83, comma 1 prevede, innanzitutto, il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile.
Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi alcuna distinzione tra trattazione in camera di consiglio (come quella di sospensione dell’esecuzione dell’atto) e discussione in pubblica udienza (è il caso dell’udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile.
Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al 16 aprile. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione sopra indicato, l’inizio è differito al 16 aprile.
Nel caso dei termini a ritroso (deposito di documenti, memorie illustrative e brevi repliche, che deve avvenire, rispettivamente, fino a venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza di discussione), è chiaro che detta udienza deve essere fissata dal giudice non prima del 7 maggio, in modo da consentire alle parti di poter provvedere al deposito dei documenti il 16 aprile. Diversamente, il termine rientrerebbe nel periodo di sospensione e non verrebbe rispettato, così come previsto dall’articolo 83, comma 2, secondo cui: «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
Inoltre, è d’uopo precisare che, sulla base di quanto emergente dal combinato disposto della disposizione in esame e di quella contenuta nell’articolo 67 D.L. 18/2020, il legislatore ha voluto creare un doppio binario.
Più precisamente, con specifico riferimento agli atti introduttivi, non vi è dubbio che la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile riguardi esclusivamente il contribuente, dacché a favore degli enti impositori è disposta la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Infatti, l’articolo 67 citato stabilisce testualmente che: «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», per cui è evidente come sia stato previsto un termine breve per il contribuente ed uno più lungo per gli enti impositori.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, si ritiene che la sospensione in parola riguardi ricorsi, depositi e appelli, sebbene la tecnica legislativa utilizzata risulti alquanto infelice e foriera di dubbi.
L’articolo 83, comma 2 ultimo periodo, fa esplicito riferimento solo al ricorso in primo grado e al procedimento di reclamo/mediazione, stabilendo che: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546».
Tuttavia, il comma 21 della medesima norma, in chiusura, stabilisce che: «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie …».
Di qui, pertanto, l’applicazione, al processo tributario, del comma 2, secondo cui si intendono sospesi, sempre dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, con conseguente inclusione anche degli appelli.
Si rileva altresì che l’articolo 83 in esame sostituisce con effetto retroattivo l’articolo 1 D.L. 11/2020, che è stato abrogato dal comma 22 di detta disposizione. Risultano, peraltro, superate le difficoltà interpretative che questa norma aveva posto, facendo riferimento ai giudizi pendenti e alla fissazione dell’udienza nel periodo di sospensione, previsioni venute meno con l’entrata in vigore del nuovo articolo 83.
1 Aprile 2020 a 10:30
qualora invece viene depositato un opposizione a D:I. nei termini cosa succede?
3 Aprile 2020 a 8:09
Buongiorno,
anche in questo caso dovrebbe valere la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile, trattandosi di atto introduttivo del giudizio, così come previsto dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020.
Cordiali saluti.