27 Marzo 2020

Il Mise aggiorna l’elenco delle attività ammesse

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Continua la produzione normativa legata all’emergenza sanitaria per l’epidemia Coronavirus: con il decreto datato 25 marzo 2020, pubblicato sulla propria pagina internet, il Ministero dello sviluppo aggiornare l’individuazione delle attività economiche per le quali l’attività risulta ancora consentita.

 

L’aggiornamento dei codici Ateco

Con il D.P.C.M. 22.03.2020 il Governo era intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche; in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lett a), di tale provvedimento, il 25 marzo il Ministero dello sviluppo economico ha emanato un proprio decreto che modifica le attività ammesse.

Va evidenziato che le regole generali contenute nel D.P.C.M. 22.3.2020 non sono state modificate e quindi risultano tutt’ora applicabili; pertanto

  • le attività professionali possono essere esercitate, seppure nel rispetto delle regole sanitarie per prevenire il contagio e privilegiando lo smart working;
  • restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11.03.2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali indicate negli allegati a tale provvedimento;
  • restano ferme le indicazioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020. In particolare restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working);
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Come detto, l’articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 22.03.2020 dispone la chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato del decreto. Tale allegato indica, per gruppi di attività, i codici ATECO per i quali la chiusura dell’attività non risulta applicabile.

Per l’interpretazione di tali disposizioni constano le risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate sul sito del Governo; anche le varie associazioni di categoria si sono attivate per prendere posizione sui casi dubbi segnalati dai propri associati (tra questi si segnala il documento del 24.03.2020 redatto all’ufficio studi di Confindustria).

In tema di individuazione delle attività ammesse, è stato successivamente emanato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 25.03.2020 (già pubblicato sul sito istituzione del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni:

  • alcune di queste attività oggi non possono può essere esercitate in quanto il relativo codice viene escluso dall’elenco (ad esempio: 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, ecc.),
  • in altri casi la categoria è ancora presente nell’elenco, ma ora vengono meglio specificate le attività permesse tramite esclusione di alcuni codici all’interno del raggruppamento (per fare un esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).

Il Mise, all’interno del decreto 25.03.2020, oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, ecc.) e solo con riferimento alle attività ammesse;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22.03.2020 hanno dovuto completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo scorso, compresa la spedizione della merce in giacenza; in relazione alle ulteriori attività sospese per effetto del decreto del Mise del 25.03.2020, analogamente, le imprese devono completare la propria attività entro il 28.03.2020.