D.L. Cura Italia: la proroga dei versamenti nel settore dei giochi
di Gennaro NapolitanoIl D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), nell’ambito delle misure di sostegno economico e fiscale adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, interviene anche in materia di versamenti nel settore dei giochi.
In particolare, l’articolo 69 prevede diverse ipotesi di sospensione e proroga di versamenti allo scopo di “consentire agli operatori della filiera del gioco e ai concessionari di Stato di fronteggiare la carenza di liquidità connessa all’emergenza, evitando, di conseguenza, ricadute negative sull’occupazione” (cfr. Relazione illustrativa).
Le misure in esame, quindi, si pongono in linea di continuità con quanto stabilito dai vari D.P.C.M. adottati nel corso dei mesi di febbraio e marzo che hanno previsto, da un lato, la chiusura di sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento, bar e altri esercizi pubblici, e dall’altro, la restrizione della circolazione: tali previsioni, infatti, avrebbero reso “difficile, se non impossibile, sia la raccolta di gioco pubblico sia il prelievo di contante dagli apparecchi”.
Il comma 1 dell’articolo 69 prevede che i termini per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a (apparecchi c.d. Amusement With Prizes – Awo – ovvero new slot) e lettera b (apparecchi c.d. Video Lottery Terminal – Vlt), del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di cui al R.D. 773/1931, e del canone concessorio, in scadenza entro il 30 aprile 2020, sono prorogati al 29 maggio 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata va versata entro il 18 dicembre 2020.
Si ricorda che gli Amusement With Prizes sono quegli apparecchi idonei per il gioco lecito:
- dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- obbligatoriamente collegati alla rete telematica (di cui all’articolo 14-bis, comma 4, D.P.R. 640/1972 e successive modificazioni);
- che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
- in cui, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- in cui il costo della partita non supera 1 euro e la durata minima della partita è di quattro secondi;
- che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate);
- che, in ogni caso, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Gli apparecchi Video Lottery Terminal, invece, sono quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, D.P.R. 640/1972 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa.
Il comma 2 dell’articolo 69 in esame, inoltre, prevede che, per effetto della sospensione dell’attività delle sale bingo sancita dal D.P.C.M. 08.03.2020 (e successive modificazioni e integrazioni), non è dovuto il canone fissato dall’articolo 1, comma 636, L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
Il comma 3, invece, dispone la proroga di 6 mesi dei termini previsti:
- dall’articolo 1, comma 727, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza;
- dagli articoli 24 (proroga dei termini per l’indizione delle gare scommesse e Bingo), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco) e 27 (entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico) del L. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili – convertito con modificazioni dalla L. 157/2019).
Sul punto, la Relazione illustrativa chiarisce che le proroghe in esame sono disposte “in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria”. Per la medesima ragione, la disposizione proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.