1 Aprile 2020

Predisposizione del progetto di riparto parziale e collocazione sussidiaria sugli immobili

di Francesca Dal Porto
Scarica in PDF

Il curatore può trovarsi a dover predisporre dei progetti di riparto parziale nel corso della sua attività, quando sussistano sufficienti liquidità che, detratte le spese di procedura sostenute e da sostenere, oltreché gli accantonamenti opportuni, consentano la soddisfazione anche solo parziale dei creditori concorrenti.

Nel momento in cui il curatore predispone il progetto di riparto, deve tener conto delle masse ottenute con le operazioni di liquidazione poste in essere: dovrà infatti aver tenuto dei conti speciali, distinguendo quanto realizzato a fronte della vendita del compendio immobiliare e dei frutti percepiti con lo sfruttamento economico dello stesso, da quanto realizzato invece dalla vendita o dalle attività di recupero proprie della massa mobiliare.

I diritti di prelazione di cui godono i crediti concorrenti hanno infatti natura diversa e possono insistere o sulla massa mobiliare o su quella immobiliare ed in modo speciale o generale.

Un caso particolare può presentarsi quando in una procedura l’attivo realizzato sia essenzialmente da ricondurre alla massa immobiliare.

Nel caso in cui non ci siano creditori che vantino particolari diritti di prelazione su detta massa, come ad esempio creditori ipotecari o creditori titolari di crediti con privilegi speciali immobiliari, può accadere che tale massa debba essere ripartita tra i creditori che vantino diritti di prelazione rappresentati dal privilegio generale mobiliare.

Questi ultimi sono, infatti, in genere i creditori più frequenti nelle procedure: si pensi, agli ex lavoratori subordinati dell’impresa fallita, ai professionisti che hanno prestato la propria attività negli ultimi due anni ante fallimento, agli agenti e rappresentati di commercio che hanno lavorato con contratti di agenzia per l’impresa fallita, alle imprese artigiane fornitrici.

Al credito vantato da questi soggetti il codice civile attribuisce un privilegio generale mobiliare nell’articolo 2751 bis cod. civ..

L’articolo 2777 cod. civ. stabilisce una graduazione tra i crediti privilegiati dell’articolo 2751 bis cod. civ., prevedendo che tali crediti devono essere collocati nell’ordine seguente:

  • per primi i crediti di cui all’articolo 2751 bis n. 1 cod. civ. (retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, indennità dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro, ecc.);
  • quindi i crediti di cui all’articolo 2751 bis nn. 2 e 3 cod. civ. (retribuzione dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione e le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione, ecc.);
  • infine, i crediti di cui all’articolo 2751 bis nn. 4 e 5 cod. civ. (i crediti del coltivatore diretto, dell’impresa artigiana, ecc.).

Ora ci si chiede se tale ordine di graduazione debba essere rispettato anche nel caso in cui si proceda in favore di tali soggetti alla collocazione sussidiaria prevista dall’articolo 2776 cod. civ..

Tale articolo prevede una particolare fattispecie: nel caso di infruttuosa esecuzione sulla massa mobiliare, è previsto che una serie di creditori che vantano il privilegio mobiliare possano essere soddisfatti sulla massa immobiliare, a condizione che su quest’ultima non gravino diritti di prelazione prioritari.

In questo caso, si deve ritenere che non siano più applicabili le regole stabilite negli articoli 2777 e 2778 cod. civ. in relazione all’ordine dei privilegi ma si deve tenere conto esclusivamente delle regole dettate nell’articolo 2776 cod. civ..

Quindi, in primo luogo concorreranno sulla massa immobiliare i crediti relativi al Tfr e ad altre indennità di cessazione dei rapporti di lavoro.

In secondo luogo e nella stessa misura, concorreranno i crediti indicati negli articoli 2751 e 2751 bis cod. civ. (senza alcuna differenza di graduazione tra gli stessi) ed i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi di cui all’articolo 2753 cod. civ..

Infine, concorreranno i crediti dello Stato indicati al primo e terzo comma dell’articolo 2752 cod. civ..

Questo significa che, se ad esempio ci sono creditori per redditi di lavoro subordinato, professionisti, creditori artigiani e crediti dell’Inps per omesso versamento di contributi previdenziali, questi concorreranno sulla massa immobiliare nella stessa misura e proporzionalmente all’entità del loro credito.