3 Aprile 2020

Trasferimento del controllo della società socia e limiti al “change of control”

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Massima 185 pubblicata dal Notariato di Milano si occupa della legittimità, e del funzionamento, delle c.d. clausole di “change of control quando inserite nello statuto di una società, con lo scopo di limitare il trasferimento del controllo di un’altra società a sua volta socia della emittente.

La Massima compie due importanti affermazioni di principio.

La prima nega che la clausola dello statuto di una società (Alfa) possa produrre effetti diretti sulle vicende giuridiche che non hanno per oggetto le partecipazioni al suo capitale, bensì sulle azioni o sulle quote di una società che è sua socia, anche quando si abbia come riferimento il caso del cambiamento del controllo di tale società socia. La situazione è esemplificata molto bene nella “Motivazione” della Massima.

Il caso è quello di una società (Alfa) nel cui statuto è inserita una clausola in forza della quale ai soci della stessa Alfa è riservato un diritto di prelazione sull’acquisto delle partecipazioni di Beta (una società a sua volta socia di Alfa), qualora sia trasferito il controllo della stessa Beta.

Il punto è che, in questa circostanza (ossia, se cambia il socio di maggioranza di Beta), è vero che indirettamente si determina anche un cambiamento del soggetto che in concreto esercita i diritti che derivano dalla partecipazione in Alfa (appunto, tramite il controllo di Beta); tuttavia, secondo la Massima in commento, questa circostanza non è, di per sé, sufficiente a consentire che le regole stabilite nello statuto di Alfa possano spiegare effetti al di là dei loro confini naturali, arrivando a produrre effetti addirittura sulle vicende che riguardano partecipazioni diverse da quelle emesse dalla stessa Alfa.

In altre parole, nello statuto di Alfa possono essere stabilite regole o limiti riferiti solo alle partecipazioni detenute dalle società che sono socie di Alfa, nel caso in cui si abbia un trasferimento del controllo della stessa Alfa.

La seconda affermazione di principio fa invece da corollario alla precedente; ossia, la Massima sostiene che le vicende traslative riguardanti le partecipazioni di una società socia (nell’esempio, le partecipazioni di Beta) possono essere assunte, nello statuto della società partecipata (Alfa), come una causa di innesco di clausole che pongano regole o limiti relativi alle partecipazioni della stessa società emittente (Alfa), nel caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo della società che detiene tali partecipazioni (ossia un trasferimento del controllo di Beta).

Ecco allora che, secondo la Massima in commento, sono legittime le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso, ad esempio, di trasferimento ad una società detenuta al 100% dal socio alienante oppure di cui questi abbia il controllo di diritto ex articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ., quando detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del controllo (totalitario o di diritto), o qualora sia previsto, sempre al verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ritrasferimento.

Allo stesso modo, e con una tecnica probabilmente più agevole da attuare, la Massima ritiene legittime le clausole statutarie che prevedono il diritto di riscatto delle partecipazioni quando si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, stabilendo perciò l’obbligo di quest’ultima di effettuare le dovute comunicazioni agli altri soci e/o agli amministratori della società.

Infine, sono ritenute al pari legittime le clausole statutarie che prevedono il gradimento necessario nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia, nel caso di cambiamento del controllo della società socia, anche in questa circostanza con l’obbligo per quest’ultima delle dovute comunicazioni all’organo amministrativo e, dall’altra parte, con diritto di riscatto delle partecipazioni detenute dalla società socia, in caso di mancato rilascio del gradimento.