23 Aprile 2020

Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di permettere ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di fronteggiare la crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Con circolare 9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l’ambito applicativo di tale regime di sospensione.

Innanzitutto, è stato precisato che per la sospensione dei versamenti, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Quindi, occorre valutare “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020) e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Per quanto concerne poi le imprese agricole, si è chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 D.L. 23/2020 sia quelle che determinano per regime naturale il reddito fondiario su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, in quanto il regime di sospensione in parola si applica a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Venendo alla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 18 citato, è stato precisato che, in considerazione della finalità della disposizione, che è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, l’elencazione ivi contenuta è meramente esemplificativa e il beneficio in questione è esteso a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 Tuir.

Dunque, rientrano nel campo di applicazione della stessa anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Con specifico riferimento all’ente non commerciale che svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo, si è detto che la sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale potrà operare al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

Altro tema analizzato è quello della verifica della condizione di calo del fatturato o dei corrispettivi: è stato chiarito che il calcolo relativo, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dal citato articolo 18, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.

Quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente si è poi affermato che, stante il dato letterale della norma, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile 2020 e 2019.

Nel caso degli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’articolo 74, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, è stato chiarito che la verifica richiesta dall’articolo 18 D.L. 23/2020, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

Infine, viene precisato che, in caso di rateazione del saldo Iva e versamento della prima rata il 16 marzo 2020, opera la sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020; il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.