27 Aprile 2020

Il supporto di Ismea alle imprese agricole

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il cd. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui finanziamenti garantiti dallo Stato, si applicano “in quanto compatibili” anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004 in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a Ismea risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Istituto, con circolare n. 2/2020, è intervenuto per fornire le prime indicazioni precisando, intanto che, in aggiunta all’operatività ordinaria, sono state attivate le seguenti ulteriori tipologie di operazioni:

  1. finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), D.L. 23/2020;
  2. finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e), D.L. 23/2020;
  3. finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p), D.L. 23/2020.

Oltre a questi interventi, Ismea ha previsto una specifica operatività per le operazioni di cui all’articolo 13, comma q, lettera m), D.L. 23/2020 denominata “liquidità25”.

Ricordiamo che la norma citata prevede l’accesso al fondo di garanzia nella misura del 100% per finanziamenti in favore di piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. Il credito concesso deve avere ben precise caratteristiche:

  • prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
  • avere una durata massima di 72 mesi;
  • erogare un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a 25mila euro.

Per queste operazioni, Ismea, dopo aver ribadito nella circolare che la garanziaè concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione”, comunica di aver attivato un portale specifico all’indirizzo “L25.ismea.it”, al quale le banche possono connettersi per inserire rapidamente i dati.

Sembra dunque che l’azienda agricola che intende ottenere il finanziamento del D.L. Liquidità fino al massimo di 25mila euro e comunque nei limiti del 25% dei ricavi, per avere la possibilità di supportare l’operazione con garanzia pubblica a copertura dell’interno importo concesso, possa decidere se ricorrere al Fondo di garanzia o, alternativamente, a Ismea.

L’appoggio di Ismea, in questa fase, potrebbe invero semplificare e velocizzare le operazioni di erogazione in virtù della indiscutibile conoscenza del settore che può avere l’Istituto, non a caso specializzato in operazioni agricole.

Proprio per questo motivo, Ismea ha anche diramato una serie di risposte alle faq che le aziende hanno proposto.

Focalizzando sempre l’attenzione sulle operazioni nel limite di 25mila euro, di seguito una sintesi dei principali dubbi e delle possibili soluzioni, tenuto conto anche delle risposte alle faq:

  • ambito soggettivo: sotto il profilo soggettivo, l’assistenza di Ismea è rivolta alle imprese agricole così come definite dall’articolo 1 D.Lgs. 228/2001. Il riferimento alla “Legge di Orientamento” anziché al solo articolo 2135 cod. civ., fa rientrare nella platea dei destinatari non solo gli imprenditori che svolgono attività agricola in senso stretto ma anche le cooperative che utilizzano in prevalenza prodotti dei soci o che offrono servizi nell’ambito del ciclo biologico. Sono di conseguenza escluse le aziende esclusivamente agroalimentari, mentre vi rientrano gli imprenditori in regime di esonero. Nella risposta alla faq n.9, tuttavia, Ismea precisa che a beneficiarie della garanzia diretta sono esclusivamente le imprese agricoleche quindi presentano sempre un’iscrizione alla CCIAA”. In realtà gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) sono dispensati dall’iscrizione camerale. Vale comunque l’articolo 4 D.Lgs. 228/2001, il quale, in tema di regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese senza indicare particolari esenzioni. Pertanto, coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività, devono comunque iscriversi al Registro Imprese;
  • modalità di calcolo dell’importo finanziato: la norma di riferimento (articolo 13, lettera m,L. 23/2020), parla di “importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione”. La terminologia utilizzata dal Legislatore mal si concilia con le peculiarità delle aziende agricole, soprattutto quelle di più modeste dimensioni. Infatti, il concetto di “ricavo” è sconosciuto in assenza di contabilità economica e in contesti fiscali di tassazione catastale del reddito dei terreni. Appare pertanto inevitabile il riferimento al volume d’affari così come risultante dall’ultima dichiarazione Iva presentata che, pure a seguito delle proroghe disposte dai decreti emergenziali del Governo, potrebbe anche essere quella dell’annualità 2019. Qualche problema potrebbe sorgere per gli esonerati: sul punto Ismea, nella risposta alla faq n.4, ha stabilito che, se non ci sono documenti formali, si acquisisce un’autocertificazione. Interessante, nella stessa faq, il riferimento al caso dell’allevatore che opera in soccida: è noto che, nella soccida monetizzata, la ripartizione degli accrescimenti in denaro non genera operazioni rilevanti ai fini Iva. Anche in questo caso, per documentare i “ricavi” cui parametrare l’importo massimo del finanziamento concedibile occorre autocertificare i dati necessari. Ancora più rilevante il chiarimento contenuto nella faq n. 6 concernente il caso in cui l’impresa agricola, oltre al codice attività della coltivazione, eserciti anche attività connesse con contestuale attivazione di ulteriori codici quali commercio al dettaglio, servizi, agriturismo. In questi casi, Ismea suggerisce di tenere separati i ricavi e conseguentemente gli aiuti che devono supportare le diverse attività. Dal tenore della risposta sembrerebbe che le imprese multiattività dovrebbero calcolare separatamente per ogni attività l’importo richiesto in funzione del relativo fatturato, fermo restando il massimale di 25mila euro per ogni azienda, che è fissato dalla legge e non può mai essere superato. Ad esempio, l’impresa con agricoltura e agriturismo potrà calcolare il 25% del volume d’affari di ogni attività e richiedere aiuti per ciascuna di esse: il reperimento dei dati potrebbe tuttavia, in alcuni casi, comportare delle elaborazioni ulteriori, posto che soltanto in ipotesi di separazione obbligatoria delle attività ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 600/1973 i dati si potrebbero desumere direttamente dai dichiarativi.
  • destinazione delle somme e cumulabilità: per le somme erogate in attuazione della misura denominata “liquidità25”, ai sensi dell’articolo 13, lettera m), D.L. 23/2020, non è richiesta specifica destinazione degli importi ricevuti, essendo sufficiente una generica attestazione di danni subiti da emergenza Covid-19. Per quanto riguarda la cumulabilità, nella risposta alla faq n. 12, Ismea conferma che è possibile cumulare gli aiuti nei limiti del massimale previsto per le imprese agricole di 000 euro. Quindi è possibile richiedere un finanziamento per “liquidità25” e poi altri finanziamenti sulle altre misure (liquidità articolo 13, lettera c; rinegoziazione debito articolo 13, lettera e; ristrutturazione articolo 13, lettera p Decreto Liquidità).

In chiusura, si segnala che Ismea ha comunicato di aver messo in campo un’ulteriore misura a supporto del settore.

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e, in particolare di quelle colpite dalla crisi per l’elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, il CdA ha deliberato uno stanziamento di 30 milioni di euro.

I fondi serviranno ad erogare mutui di importo fino a 30mila euro a tasso zero con una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento.

L’intervento, grazie all’utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, dovrebbe essere di estrema semplicità procedurale e concludersi in tempistiche estremamente ridotte.

Sul sito di Ismea si parla di erogazioni al massimo entro una settimana dalla richiesta.