Il contenuto minimo della certificazione contabile Formazione 4.0
di EVOLUTIONQual è il contenuto minimo della certificazione contabile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta Formazione 4.0?
La disciplina del credito d’imposta Formazione 4.0 prevede, all’articolo 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e all’articolo 6, comma 1, D.M. 04.05.2018, come condizione di ammissibilità al beneficio, la “certificazione” della documentazione contabile delle spese ammissibili.
Il soggetto legittimato a redigere la certificazione della documentazione contabile attestante le spese del personale dipendente impegnato nella Formazione 4.0 è, a seconda dei casi, il seguente:
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per le imprese obbligate ex lege;
- un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.