Differimento adempimenti e versamenti: nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariRientrano nella sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, di cui all’articolo 62 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) anche il modello EAS degli enti associativi e il modello Intra 12, mentre nessuno “sconto” è previsto per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
È quanto emerge dalla lettura della circolare 11/E/2020, pubblicata nel pomeriggio di ieri da parte dell’Agenzia delle entrate, in cui, in attesa di conoscere le novità che saranno inserite nel prossimo Decreto Maggio, sono contenute ulteriori risposte a quesiti relativi alle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel successivo D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).
Rinviando agli altri contributi per l’esame degli ulteriori chiarimenti, nel presente articolo si illustrano alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito al rinvio di adempimenti (articolo 62 D.L. 18/2020) e di alcuni versamenti (articolo 18 D.L. 23/2020).
Per quanto riguarda gli adempimenti, nel confermare che rientrano nella proroga al 30 giugno 2020 tutti gli adempimenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, l’Agenzia ricorda che ricadono in tale ambito la dichiarazione annuale Iva, il modello TR del primo trimestre 2020, la presentazione della LI.PE. del primo trimestre 2020 e il cd. “esterometro” per lo stesso periodo temporale (ricordando che tale adempimento è divenuto trimestrale a partire dal 2020).
Correttamente, l’Agenzia precisa che avvalersi del differimento del termine di presentazione del modello Iva 2020 e del modello TR per il primo trimestre 2020 comporta automaticamente lo slittamento del momento in cui il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’Iva o la compensazione per importi eccedenti la soglia di euro 5.000 (per la quale è necessario attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello).
In aggiunta agli adempimenti descritti, la circolare 11/E/2020 precisa che fruiscono degli slittamenti al 30 giugno 2020 la presentazione del modello EAS e del modello Intra12 per gli enti non commerciali. Sono anche differiti tutta una serie di adempimenti legati alle verifiche e ai controlli dei misuratori fiscali e dei registratori telematici, ma è confermato che non fruisce di alcuna sospensione l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.
Di particolare interesse è il chiarimento che consente anche ai soggetti non residenti, ma identificati ai fini Iva in Italia tramite rappresentante fiscale o direttamente, di differire al 30 giugno il termine di presentazione del modello Iva 2020, nonostante la norma dell’articolo 62 D.L. 18/2020 si riferisca espressamente ai soli soggetti che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Del pari, sono comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, le quali, a maggior ragione, sono considerati ai fini Iva soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
Lo spirito del differimento è infatti quello di non gravare gli operatori, residenti e non residenti, di adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda il differimento dei termini di scadenza dei versamenti tributari (Iva e ritenute) e contributivi previsto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 in presenza di riduzioni del fatturato nei mesi di marzo ed aprile 2020 (del 33% o del 50%, a seconda delle dimensioni del soggetto) rispetto agli stessi mesi del 2019, l’Agenzia precisa che, in caso di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo ed aprile 2020 della società incorporante con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporata) relativi ai mesi di marzo ed aprile 2019. La risposta è condivisibile e può ritenersi applicabile a tutte quelle operazioni in cui l’avente causa subentra nelle posizioni del soggetto dante causa (in primis, scissioni e conferimenti d’azienda).
7 Maggio 2020 a 11:24
Ho ricevute fatture elettroniche al mio codice destinatario recanti il mio CF ma non la mia partita IVA.
Domanda: posso detrarre l’IVA nella liquidazione trimestrale?
Grazie
7 Maggio 2020 a 12:49
Buongiorno, non c’è la proroga per chi ha installato il misuratore telematico. Ma chi, fino a giugno, invia i corrispettivi mensili entro il mese successivo ha la proroga invece, vero?