13 Maggio 2020

Misuratori fiscali e registratori telematici: le risposte dell’Agenzia

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i diversi documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate in seguito all’adozione del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia – convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) e del D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, (entrambi contenenti disposizioni finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19) figura la circolare 11/E/2020.

Con quest’ultima, l’Amministrazione, sollecitata dalle domande formulate da associazioni di categoria, professionisti e contribuenti, ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, ulteriori chiarimenti interpretativi, a integrazione, soprattutto, delle circolari 8/E/2020 e 9/E/2020.

Nel novero delle questioni affrontate nel documento di prassi in esame rientrano anche gli effetti delle disposizioni contenute nei due ricordati decreti-legge in relazione agli adempimenti connessi ai misuratori fiscali e ai registratori telematici.

In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali previsto dal Decreto Cura Italia rientra anche la trasmissione telematica dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione delle verifiche stesse.

A tale adempimento, quindi, si applica quanto previsto dall’articolo 62 D.L. 18/2020 secondo il quale “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (…)”.Tali adempimenti, quindi, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Analogamente, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, anche gli adempimenti (le cui scadenze si collocano nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020), ai quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali e dei registratori telematici e server-RT.

La circolare, inoltre, precisa che, nel corso del periodo emergenziale da Covid-19, i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali competenti dell’Agenzia delle entrate, possono essere eseguiti, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) l’esecuzione e l’esito positivo dei controlli. L’autocertificazione del produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia.

L’articolo 103 D.L. 18/2020 (“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) prevede, al comma 1, che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37, comma 1, D.L. 23/2020).

Il comma 2 dello stesso articolo 103 stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (…) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (…)”.

Sul punto, la circolare 11/E/2020 precisa che, nell’ambito applicativo della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevista dall’articolo 103, rientrano anche i procedimenti relativi al rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche (di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare 35/E/2006), in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ne consegue che il soggetto abilitato dovrà inoltrare all’ufficio competente l’istanza di rinnovo entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Analogamente, ricadono nell’ambito applicativo del ricordato articolo 103 anche i procedimenti relativi al rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Di conseguenza, tali autorizzazioni resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.