14 Maggio 2020

Le linee guida Ocse 2017 in materia di transfer pricing

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Quando imprese indipendenti pongono in essere tra di loro delle transazioni, le condizioni dei loro rapporti commerciali e finanziari (per esempio, il prezzo dei beni trasferiti o dei servizi forniti e le condizioni di tale operazione) sono generalmente determinate dalle “leggi” del mercato.

Quando, invece, ad effettuare transazioni, sono imprese tra loro associate, i loro rapporti commerciali e finanziarie potrebbero non essere direttamente influenzati allo stesso modo dalle “leggi di mercato”, sebbene le imprese associate tendano spesso a riprodurre le dinamiche delle forze di mercato nelle loro transazioni.

Se i prezzi di trasferimento non riflettono le forze di mercato e il principio di libera concorrenza, gli obblighi fiscali delle imprese associate e le entrate fiscali dei Paesi ospitanti potrebbero risultare alterati.

Per evitare che ciò accada, i Paesi membri dell’Ocse hanno convenuto che, a fini fiscali, gli utili delle imprese associate possono essere rettificati nella misura necessaria a correggere tali distorsioni e ad assicurare che il principio di libera concorrenza sia soddisfatto. Le linee guida Ocse in materia di transfer price, da ultimo aggiornate a luglio 2017, forniscono importanti indicazioni sul tema.

Il capitolo I delle linee guida Ocse TP 2017 riporta alcune indicazioni in relazione al principio di determinazione del prezzo di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght price).

Il capitolo I, rispetto alle precedenti linee guida del 2010, è stato rinnovato. I principali elementi di novità si rinvengono in una serie di considerazioni che le linee guida richiedono in sede di determinazione del valore di libera concorrenza, c.d. arm’s lenght price (ALP). Si tratta dei seguenti punti:

  • analisi della transazione (i prezzi di trasferimento devono essere determinati in riferimento a singole operazioni o gruppi di operazioni);
  • analisi comparativa (l’operazione è comparata con altra operazione avente caratteristiche identiche o simili);
  • qualificazione civilistica del rapporto (il rapporto deve essere assunto in quello convenuto tra le parti e può essere riqualificato solo in casi eccezionali);
  • riconoscimento delle condizioni di mercato (il valore deve risentire delle condizioni del mercato in cui opera l’impresa);
  • riconoscimento delle strategie commerciali (il valore può riflettere le motivazioni commerciali dell’impresa che effettua l’operazione);
  • analisi funzionale (il prezzo di libera concorrenza è determinato in rapporto alla funzione economica svolta dall’impresa, tenendo conto dei rischi sopportati e delle risorse utilizzate).

Le linee guida Ocse TP 2017 hanno, inoltre, aggiornato gli steps che l’impresa multinazionale deve intraprendere al fine di determinare un corretto prezzo di libera concorrenza.

Riportiamo in seguito i passaggi da seguire secondo le linee guida Ocse, così come vengono riproposti anche nell’indice delle linee guida:

D.1 Identificare le relazioni commerciali o finanziarie

D.2 Riconoscimento delle transazioni realizzate

D.3 Perdite

D.4 Impatto delle politiche governative

D.5 Utilizzo delle valutazioni doganali

D.6. Location savings and other local market features

D.7. Assembled workforce

D.8. MNE group synergies

In questa sede ci focalizziamo, in particolare, sul punto D.1.. Secondo l’Ocse, pt. 1.33, l’applicazione del principio dell’arm’s lenght si declina in due fasi.

In prima battuta, bisogna individuare le relazioni commerciali o finanziarie che intervengono tra le società del gruppo corredate da tutte le condizioni economiche rilevanti.

In seconda battuta, bisogna comparare la transazione infragruppo con una transazione tra soggetti indipendenti.

Nell’analisi della transazione infragruppo è necessario contestualizzarla nel settore in cui l’impresa o il gruppo opera, ed è necessario individuare i fattori che influenzano il business per i players di quel settore.

È necessario, inoltre, considerare anche le strategie del gruppo che peraltro devono essere palesate nel masterfile.

Per ogni relazione commerciale o finanziaria è necessario poi individuare le c.d. “caratteristiche economicamente rilevanti” che, secondo l’Ocse, sono 5 (punto 1.36):

  1. i termini contrattuali della transazione (D.1.1)
  2. le funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti (D.1.2.)
  3. le caratteristiche dei beni trasferiti o dei servizi forniti (D.1.3.)
  4. le condizioni economiche dei soggetti e del mercato in cui operano (D.1.4.)
  5. le strategie di business perseguite dalle parti (D.1.5.)

Queste informazioni si trovano nel local file (documentazione nazionale). Non è necessario che tutti e 5 i punti abbiano sempre uguale importanza o rilevanza; infatti, ogni valutazione deve avvenire caso per caso.