15 Maggio 2020

Le operazioni straordinarie che portano alla holding

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La creazione di una holding risponde a diverse esigenze meritevoli di tutela che possono ovviamente variare da caso a caso ma che si muovono spesso nell’alveo dell’esigenza di gestire in modo razionale il patrimonio di famiglia, creando un assetto ideale per il passaggio dello stesso che può avvenire nei confronti dei terzi in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il processo del ricambio generazionale.

Varie sono le strade che portano alla nascita della holding. L’operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie. Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono conferite in una newco che assurge al ruolo di holding di famiglia.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro. Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’articolo 9 Tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta fiscalmente onerosa.

Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano sicuramente dei profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in ipotesi molto particolari.

Ad esempio, il conferimento ex articolo 175 Tuir richiede che sia soddisfatta la condizione, invero non frequente, che le partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale. Potrebbe pertanto essere il caso di un conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding o quello di un imprenditore che conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale.

Oltremodo raro è anche il caso dell’articolo 177, comma 1, Tuir che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni.

L’onerosità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che assurge al ruolo di holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

Particolare è sicuramente anche il conferimento ex articolo 178 Tuir che postula che la conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall’Italia (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l’articolo 177, comma 2, Tuir che si è da poco arricchito anche del nuovo comma 2 bis, applicabile ai conferimenti di partecipazioni qualificate.

Il regime fiscale non è propriamente di neutralità in quanto si tratta piuttosto di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria e il costo storico delle partecipazioni.

Si tratta di un regime fiscale che sin dai tempi della circolare AdE 33/E/2010 assurge a regime posto in una posizione di pari dignità rispetto a quello dell’articolo 9.

La holding può, infine, nascere anche a seguito di un conferimento di azienda ex articolo 176 Tuir. Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l’operazione, pur essendo caratterizzata da una assoluta neutralità fiscale, risulta molto più impattante sul piano della gestione amministrativa in quanto l’azienda operativa passa alla società conferitaria.

In sede di implementazione dell’operazione straordinaria può essere interessante valutare anche che la holding sia mista ossia che possa ad esempio offrire alle consociate servizi di carattere amministrativo o di locazione immobiliare.

Ciò risulta particolarmente utile sotto diversi profili. Innanzitutto, rende meno pressante la disciplina delle società di comodo, in secondo luogo permette più agevolmente di riconoscere la soggettività iva della holding, atteso che, in base all’articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972 non sono considerate, inoltre, attività commerciali, “il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o  altri interventi nella gestione delle società partecipate.”

Segnaliamo, infine, che per ovviare all’invasività del conferimento di azienda ma poter avere nel contempo una holding mista immobiliare/partecipativa si può valutare di conferire le partecipazioni in una immobiliare nata, ad esempio, da un precedente spin off immobiliare.