21 Maggio 2020

Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020 il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Tra le numerose previsioni, la “grande assente” è stata la mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei termini ordinari. Non è stata inoltre prevista nessuna deroga alla norma, introdotta dalla Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, in forza della quale si rende necessario presentare la dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro.

Le disposizioni degli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 si sono poi limitate a spostare al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi.

Più precisamente, devono essere versati entro il 16 settembre 2020:

  • i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 D.L. 23/2020, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che hanno subìto, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato;
  • i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso;
  • i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62 D.L. 18/2020, il quale ha introdotto la sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Hanno invece finalmente trovato spazio, nel Decreto Rilancio, le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari.

Ai sensi dell’articolo 144 D.L. 34/2020 sono infatti considerati tempestivi i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020:

Le stesse somme, in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre.

Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.

Nell’ambito della presente trattazione assume altresì rilevanza l’articolo 149 D.L. 34/2020, in forza del quale sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di proroga i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018 (ovvero la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche).

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

L’articolo 154 D.L. 34/2020 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).

Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018”. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Giova tra l’altro precisare che:

  • per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
  • per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Norma di riferimento Importi da versare Scadenza originaria Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
Articolo 126 D.L. 34/2020 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) Dal 01.04.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 127 D.L. 34/2020 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro) Dal 08.03.2020 al  31.03.2020 16.09.2020
Articolo 127 D.L. 34/2020 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi) Dal 02.03.2020 al  31.03.2020 16.09.2020
Articolo 144 D.L. 34/2020 Avvisi bonari e rate avvisi bonari Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020 Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc. Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020 Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 154 D.L. 34/2020 Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 10.12.2020
Articolo 154 D.L. 34/2020 Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione Dal 08.03.2020 al 31.08.2020 30.09.2020